Trattamento fiscale rimborso Inarcassa
Buongiorno,
La presente per chiederLe chiarimenti sul trattamento fiscale dei contributi
Inarcassa restituiti con l’art. 42.9 dello statuto.
La somma si componeva di contributi e interessi. Sugli interessi è stata
applicata la r.a. del 12.50 . Ora in sede di dichiarazione IRPEF devo
applicare sul totale del restituito l’aliquota che risulta dal mio reddito o una
parte ne è esente?
Grato dell’attenzione, con l’occasione Vogliate gradire i più distinti saluti.
L’articolo 42.9 dello Statuto di Inarcassa tratta il caso degli iscritti che al compimento del
sessantacinquesimo anno di età non hanno maturato i requisiti assicurativi per la
pensione di vecchiaia. A costoro è concessa la facoltà di chiedere la restituzione dei
contributi riferiti ai periodi antecedenti il giorno 1 gennaio 2004.
Il vostro iscritto chiede le modalità di tassazione del rimborso ricevuto, che è costituito
da contributi ed interessi.
CONTRIBUTI
Ai sensi dell’articolo 17, comma 1, numero n-bis, del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico
imposte sui redditi) “le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri
dedotti dal reddito complessivo per i quali si è fruito della detrazione in periodi di
imposta precedenti” sono assoggettate a tassazione separata. Nel caso il contribuente
negli anni precedenti abbia usufruito della deduzione dei contributi versati, la somma
rimborsata va inserita nel quadro RM della dichiarazione (righe RM8 E RM9 dell’Unico
2009) ed assoggettata a tassazione separata (salvo opzione, possibile, per la tassazione
ordinaria) Nel caso di tassazione separata, il contribuente dovrà versare un acconto pari
al 20 % del rimborso percepito. L’Agenzia delle Entrate liquiderà l’ammontare
effettivamente dovuto (determinato con l’aliquota applicabile alla metà del reddito
conseguito nel biennio precedente l’anno di percezione, con un massimo del 27%) e,
stornato l’acconto versato, provvederà a recuperare il credito con cartella esattoriale.
INTERESSI
La ritenuta del 12% è effettuata a titolo d’imposta, pertanto l’effettuazione del prelievo
alla fonte esaurisce la tassazione del contribuente, che pertanto non dovrà indicare
alcunché in dichiarazione.
Cordiali Saluti.
Paolo Dalle Carbonare