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E’ nullo il disconoscimento di costi del professionista che si avvale di collaboratori

Non può essere disconosciuta una parte dei costi di studio al professionista che impiega un collaboratore con partita IVA. Lo ha finalmente sancito la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, invertendo un pericoloso precedente aperto dalla sentenza della Corte di Cassazione, n. 16035/2015, con la quale si è affermato che il titolare dello studio che impieghi collaboratori e praticanti non si può dedurre l’intero ammontare delle spese di studio. La sentenza della Suprema Corte, rimasta fortunatamente isolata, basandosi sulle circolari dell’Agenzia delle Entrate (sic!)  aveva ritenuto che i costi dello studio avrebbero essere dedotti in parti uguali dal dominus, dal collaboratore e dal praticante.

La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso (ctp-treviso-sentenza-355-del-9-novembre-2021), ha condiviso i motivi del ricorso, con il quale si era precisato che altra cosa sono dei professionisti che operano negli studi professionali con attività autonoma al fine di dividere i costi, altra cosa è il professionista che, per lo svolgimento dell’attività nei confronti della propria clientela, impiega collaboratori e praticanti.

ctp-treviso-sentenza-355-del-9-novembre-2021

Convegno sulle forme associative nella professione

031111 Convegno Forme associative

La complessa evoluzione che ha investito i mercati professionali ha
determinato una sempre maggior attenzione allo svolgimento in
forma associata della professione intellettuale, scardinando la
tradizione del professionista isolato e tuttologo.
La scelta di svolgere l’attività professionale in forma associata non è
mai una scelta facile. Le spinte verso le forme associate sono
controbilanciate dal carattere stesso del professionista, che molto
spesso decide di intraprendere l’attività libero-professionale alla
ricerca dell’assoluta autonomia e che mal sopporta i legacci che
giocoforza l’associazione con altri professionisti comporta. A fronte di
esempi di successo vanno anche ricordati esempi di “matrimoni” tra
studi naufragati in poco tempo.
Condizione necessaria, anche se purtroppo da sola non sufficiente,
per il successo dell’associazione professionale è stabilire prima della
costituzione gli obbiettivi, le finalità, le aspettative. L’insuccesso del
“matrimonio” tra professionisti è molto spesso figlio della mancata
condivisione a priori degli elementi che reggono l’unione.
Sono vari i motivi per cui ci si associa, ed ad ogni motivazione
corrisponde una forma diversa di associazione:
– Ci si associa per dividere le spese di uno studio
– In un mercato che richiede sempre maggior specializzazione al
professionista ci si associa per dotare lo studio del maggior numero
possibile di specializzazioni
– Ci si associa anche con orizzonti temporali molto brevi, magari
finalizzati alla realizzazione di un unico lavoro.
L’importante è la scelta della forma associativa sia armonica alle
motivazioni che spingono ad associarsi.