Professionisti soci di Srl
Oggetto: attività professionale, socio di Srl, iscrizione inarcassa
Il Vostro iscritto pone alcune interessanti domande che ritengo di interesse
comune vista la ripetitività con la quale mi sono poste.
L’ingegnere, iscritto all’Ordine da una decina d’anni, ha sinora esercitato la
professione in forma individuale. E’ intenzionato a costituire una società a
responsabilità limitata che dovrà, ritengo, produrre beni da lui progettati.
L’ingegnere chiede:
– se l’acquisizione della qualifica di socio di una società a responsabilità limitata
richiede necessariamente l’apertura di una posizione Inps;
– se, continuando a mantenere la posizione individuale sarà soggetto a
contribuzione Inarcassa e agli studi di settore;
– se è possibile firmare i progetti senza tener in vita la partita Iva individuale o
costituirsi come studio associato.
1. Iscrizione all’Inps dei soci di Srl
L’assunzione di una partecipazione sociale in una Srl non comporta,
automaticamente, l’obbligo di iscrizione all’Inps.
L’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti ricorre solo se la società esercita
attività commerciale ed il socio partecipa all’attività aziendale con carattere di
abitualità e prevalenza. In tal caso è obbligatoria l’iscrizione alla gestione
commercianti dell’Inps. Se la posizione riguarda un professionista iscritto ad
Inarcassa, questi dovrebbe richiedere la cancellazione, in quanto uno dei requisiti
per versare i contributi alla cassa di previdenza degli ingegneri ed architetti è di non
essere iscritto ad altre forme di contribuzione obbligatoria.
Quanto sopra riguarda esclusivamente la posizione di socio eventualmente assunta
dall’iscritto.
Diversa è la regolamentazione relativa alla qualifica di amministratore di società.
Nel caso di erogazione di un compenso amministratori ad un ingegnere che eserciti
la professione con partita IVA, occorrerà distinguere due casi:
– se l’attività della società rientra tra quelle attinenti alle attività
dell’ingegnere (come ad esempio nel caso dell’ingegnere civile
amministratore di società di costruzioni) dovrà essere emessa fattura:
pertanto ai fini contributivi il compenso è assoggettato ad Inarcassa;
– negli altri casi il compenso si qualifica come una collaborazione coordinata
e pertanto il compenso sarà assoggettato alla gestione separata Inps,
compatibile con l’iscrizione ad Inarcassa.
2. Mantenimento della partita Iva, assoggettamento ad Inarcassa e studi di
settore
Il vostro iscritto dovrà rimanere iscritto ad Inarcassa, con tutti gli obblighi
connessi, nel caso conservi l’iscrizione all’Ordine, la partita Iva e non sia iscritto ad
altra forma contributiva obbligatoria (non viene considerata tale l’iscrizione alla
Gestione separata Inps). Verserà i contributi in base al reddito professionale
prodotto.
Sarà inoltre assoggettato agli studi di settore, salvo nel caso di inquadramento
regime fiscale dei contribuenti minimi (volume d’affari dell’anno precedente
inferiore a € 30.000 e non superamento di altri limiti dimensionali).
3. Firma dei progetti e partita Iva
Premetto che questa richiesta riguarda più la deontologia professionale che la
materia fiscale. Non esiste, infatti, un diritto alla firma di progetti che si acquisisce
con l’apertura di partita Iva.
Si tratta, secondo il mio punto di vista, di un problema che investe essenzialmente
la deontologia, che impone che le prestazioni dei professionisti siano remunerate.
A mio parere, comunque, nell’ambito dello svolgimento del mandato di
amministratore un ingegnere può firmare dei progetti per la sua società, in quanto la
remunerazione dell’attività svolta è ricompresa nel compenso percepito in qualità di
amministratore. In questo caso non ci sarebbe la necessità di mantenere in vita la
partita Iva.
Spero di aver esaudito le richieste del Vostro iscritto e, confermandoVi la
disponibilità a fornire ulteriori informazioni in merito, porgo cordiali saluti.
Dott. Paolo Dalle Carbonare