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Professionisti: stop allo split payment dal 14 luglio

Una delle più rilevanti novità previste dal DL 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. “Decreto Dignità”) prevede la cessazione dell’obbligo di emissione della fattura con il meccanismo dello “split payment” da parte dei professionisti.

 Fino a venerdì 13 luglio i professionisti che emettevano fatture nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle loro controllate, avevano l’obbligo di applicazione del meccanismo dello split payment, che prevedeva il versamento del tributo Iva da parte dell’amministrazione destinataria della fattura anziché da parte dell’emittente la stessa.

Da sabato 14 luglio lo split payment non si applica più ai compensi assoggettati a ritenuta d’acconto o d’imposta, vale a dire la generalità dei professionisti.

Ciò comporta rilevanti cambiamenti:

– il professionista emette la fattura e sulla stessa non deve più indicare la dizione “scissione dei pagamenti”;

– il cliente che riceve la fattura, al momento del pagamento, deve trattenere la ritenuta mentre deve versare al professionista l’Iva relativa e, se ammesso, può portarla in detrazione;

– il professionista a fronte dell’emissione della fattura per la quale gli nasce un debito Iva, deve liquidare l’imposta e versarla all’erario.

Lo “split payment” non si applica ai professionisti soggetti a ritenuta

Una delle richieste più frequenti che ci pervengono da parte dei clienti riguarda l’applicabilità della scissione dei pagamenti, c.d. split payment, per le prestazioni rese ad Enti pubblici da professionisti soggetti alla ritenuta d’acconto.

Sul tema si è espressa l’Agenzia delle Entrate, che con circolare 6/E del 2015, a seguito di richiesta effettuata dal Consiglio Nazionale Ingegneri, ha puntualizzato che i professionisti sono esclusi da tale meccanismo: a questi ultimi, pertanto, gli Enti pubblici continueranno a pagare l’IVA direttamente.