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Il sostituito non è responsabile se il sostituto non versa la ritenuta d’acconto

La cassazione-ss-uu-sentenza-12-aprile-2019-n-10378 ha statuito il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscosione, atteso che la responsabilità solidale prevista all’articolo 35 D.P.R. 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute”.

SENTENZA PER ESTESO:

cassazione-ss-uu-sentenza-12-aprile-2019-n-10378

Solidarietà tra venditore ed acquirente per le spese condominiali

 

Venditore e compratore rispondono in solido nei confronti del condominio per le spese riguardanti la gestione in cui ha effetti la cessione e per quella precedente.

Lo ha deciso il Tribunale di Milano con la sentenza n. 1240 del 20 marzo 2015, stabilendo che, indipendentemente però da eventuali accordi in sede di rogito notarile tra vecchio e nuovo condomino, l’amministratore possa rivolgersi sia al nuovo che al vecchio condomino per chiedere il pagamento delle spese inerenti il predetto periodo. La sentenza ha inoltre puntualizzato che l’obbligo di pagare le spese condominiali resta in capo a colui che era proprietario dell’immobile al momento in cui è stato erogato il servizio o eseguito l’intervento comune a cui la spesa fa capo.