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Da domani in vigore le nuove soglie per i reati fiscali

Dal 22 ottobre 2015 entrano in vigore le nuove soglie di punibilità penale per i mancati versamenti dei tributi previste dal decreto legislativo 158/2015.

Le nuove soglie sono applicabili sia per le omissioni non ancora contestate ma consumate entro il 21 settembre, sia per le segnalazioni già inviate all’autorità giudiziaria, oltre che per i reati di dichiarazione infedele e omessa presentazione.

Si applica infatti l’articolo 2 del Codice penale, secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato.

Spetta al giudice penale la determinazione dell’imposta evasa

Spetta al giudice penale la determinazione del superamento della soglia di imposta evasa prevista per l’integrazione del reato di dichiarazione infedele.

Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 12 ottobre 2015, n. 40755 con la quale ha stabilito i seguenti principi di diritto:

– ai fini dell’individuazione del superamento della soglia di punibilità prevista per il reato di dichiarazione infedele spetta unicamente al Giudice penale procedere all’accertamento e alla determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa, con una verifica che può sovrapporsi e/o contraddire quella eventualmente svolta dal Giudice tributario;

– il giudice penale, nell’accertamento e determinazione dell’imposta evasa, non può prescindere dalla pretesa tributaria così come accertata dall’Amministrazione finanziaria e per discostarsi dal dato quantitativo risultante dall’accertamento deve disporre di concreti elementi di fatto che rendano maggiormente attendibile l’originaria quantificazione dell’imposta dovuta.

Aumentate le soglie di punibilità penale per le violazioni fiscali

Con l’approvazione dei decreti attuativi della delega fiscale salgono le soglie di punibilità penale per i reato di mancato versamento. Sale a 250 mila euro la soglia di punibilità fiscale per il mancato versamento di IVA. Non sarà più reato, inoltre, l’omesso versamento di ritenute fino a 150 mila euro.

Sale da 50 mila euro a 150 mila euro di imposta evasa e il reato scatta anche quando l’imponibile evaso supera i 3 milioni di euro (prima il limite era di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi.

Il delitto di omessa presentazione della dichiarazione verrà sanzionato con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Per il reato di occultamento e sottrazione di scritture contabili le pene saranno da un anno e sei mesi a sei anni.