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Nuovi codici Ateco e iscrizione all’Ordine delle società tra professionisti

Treviso, 24 luglio 2025

 

 

 

Una società tra professionisti iscritta a codesto ordine professionale richiede se, a seguito della riforma dei codici Ateco del 2025, l’adozione del nuovo codice 71.20.19 sia riconosciuto ai fini dell’iscrizione all’Ordine.

Ai fini della costituzione di società tra professionisti, la legge 183/2011, articolo 10, commi da 3 a 11, sancisce che l’atto costitutivo debba prevedere:

  1. l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
  2. l’ammissione in qualità di soci dei soli  professionisti iscritti ad ordini, albi e  collegi,  anche  in  differenti  sezioni, nonché’ dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché’ in possesso del titolo di  studio  abilitante,  ovvero  soggetti  non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità  di investimento;
  3. criteri e  modalità  affinché’  l’esecuzione  dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai  soci  in possesso   dei   requisiti   per   l’esercizio   della    prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta  dall’utente  e,  in  mancanza  di  tale designazione, il nominativo debba essere   previamente   comunicato   per   iscritto all’utente;
  4. le modalità di esclusione dalla società del socio  che  sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

La norma prevede altresì che la società tra professionisti possa essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.

Il Decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, che ha dato indicazioni operative sulle modalità di applicazione della legge istitutiva, prevede, all’articolo 7, l’iscrizione delle società tra professionisti nella sezione speciale del registro, riportando la specificazione della qualifica di società tra professionisti. Questo tipo di società, prevede il successivo articolo 8, è iscritta in una sezione speciale degli albi tenuti presso l’odine di appartenenza dei soci professionisti. L’articolo 9 del decreto fissa le modalità di iscrizione all’ordine, prevedendo che la domanda debba contenere:

  1. atto costitutivo e statuto della società
  2. certificato di iscrizione al registro imprese
  3. certificato di iscrizione all’albo dei soci professionisti

Il consiglio dell’ordine, verificata l’osservanza della legge istitutiva e del regolamento attuativo, iscrive la società nella sezione speciale, indicando la ragione sociale, l’oggetto sociale unico o prevalente, la sede legale, dei nomi dei soci. Le variazioni di tali dati e le delibere che importano variazioni dell’atto costitutivo,  o dello statuto, vanno comunicate all’ordine.

Fatte le doverose premesse, evidenzio che in nessun punto della legge e del regolamento è imposto a codesto Ordine di valutare il codice Ateco di iscrizione al registro delle imprese. La variazione effettuata dalla società vostra iscritta, peraltro, non è frutto della variazione dell’oggetto sociale ma un mero allineamento ai nuovi codici Ateco. Per questo motivo ritengo che tale variazione sia del tutto ininfluente ai fini dell’iscrizione all’ordine.

Solo a solo titolo precauzionale, ritengo che la società, pur non  avendo variato l’oggetto sociale, potrebbe inviare un certificato di iscrizione al registro imprese aggiornato, riportante il nuovo codice Ateco.

Cordiali saluti.

Paolo Dalle Carbonare

Società tra professionisti e posizione contributiva

Treviso, 22 dicembre 2014

Oggetto: quesiti Ing. _______________.

Il Vostro iscritto pone diversi quesiti, tutti relativi alle conseguenze derivanti dalla costituzione di una società a responsabilità limitata, anche se non è specificato il tipo di società di cui trattasi. Dal tenore della comunicazione ho motivo di ritenere si tratti di una società di ingegneria.
In questo caso la società di ingegneria dovrebbe iscriversi ad Inarcassa, ma sarebbe tenuta a versare esclusivamente il contributo integrativo, determinato sulla base del fatturato. Tale contributo non fa maturare un diritto alla pensione per i soci.
La firma di progetti in qualità di amministratore non comporta, di per sé, alcuna conseguenza dal punto fiscale e contributivo. La carica assunta ha invece degli effetti se l’amministratore percepisce dei compensi per la carica assunta in capo alla società.
L’inquadramento del compenso percepito dipende dal possesso o meno di partita Iva da parte del vostro iscritto. Per il caso di possesso di partita Iva rinvio al mio parere espresso in data odierna.
Nel caso invece il Vostro iscritto non avesse una posizione fiscale personale, il reddito percepito sarebbe assimilato a quello di lavoro dipendente, e come tale sarebbe assoggettato all’iscrizione alla gestione separata dell’INPS.
Non sono in grado di rispondere ai quesiti n. 2 e n. 3, in quanto non rientranti tra le mie competenze.
Resto a disposizione per ulteriori confronti e, con l’occasione, porgo cordiali saluti.
Paolo Dalle Carbonare