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La rivalutazione dei beni d’impresa nel 2017

È stata confermata la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2015 appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta.
È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2019) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili e 12% per i beni non ammortizzabili.
Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.
Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

Niente plusvalenze per cessioni a valore inferiore a quello rivalutato

Il contribuente che ha venduto terreni edificabili rivalutati, pagando l’imposta sostitutiva del 4% sull’intero valore periziato, non ha conseguito alcuna plusvalenza se il valore dichiarato nell’atto è inferiore a quello rivalutato.

Per il calcolo della plusvalenza, ai fini delle imposte dirette, si deve fare sempre riferimento al valore rivalutato, che rileva quale valore minimo di riferimento anche ai fini della determinazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali.

Il nuovo orientamento è rilevabile nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 53/E del 27 maggio 2015. Prima di tale precisazioe al contribuente che dichiarava in atto un valore inferiore a quello stabilito nella perizia era disconosciuta la validità della rivalutazione effettuata.

Risoluzione Agenzia delle Entrate 27 maggio 2015, n. 53

Rimborso imposta sulla doppia rivalutazione dei terreni

Decorre dall’ultimo giorno per aderire alla seconda rivalutazione il termine per l’istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva versata per la prima rivalutazione.

 

Sentenza CTP Venezia 25.06.2010, n. 117