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Rivalutazione terreni e partecipazioni nel 2023

La legge di bilancio 2023 prevede la rivalutazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (sia non negoziate che negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione) posseduti al 1° gennaio 2023 da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 16%.
Al fine di perfezionare l’operazione è necessario entro il 15 novembre 2023 effettuare il versamento (in un’unica soluzione o in 3 rate annuali di uguale importo) dell’imposta sostitutiva dovuta, nonché far redigere e asseverare una perizia di stima del terreno o della partecipazione da un professionista abilitato.

Riaperti fino al 30 giugno 2019 i termini per la rivalutazione di quote e terreni

La Legge di Bilancio 2019 ha riaperto i termini per la rivalutazione delle quote e dei terreni, consentendo ai contribuenti che non operano in regime d’impresa di sottrarsi all’imposizione diretta delle plusvalenze maturate.

La disposizione riguarda i beni posseduti al 1° gennaio 2019 e potrà essere attivata fino al 30 giugno 2019 facendone asseverare il valore con perizia e versando entro lo stesso termine anche la prima o unica rata di imposta sostitutiva.

L’imposta sarà pari al 10% per le partecipazioni non qualificate per le aree, e dell’11% per le partecipazioni qualificate.

Rivalutazione terreni e quote anche per il 2017

È confermata la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi e partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà o usufrutto alla data dell’1.1.2017, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
Chi intende effettuare la rivalutazione dovrà, entro il 30.6.2017, far redigere ed asseverare la perizia di stima e provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva, pari all’8%.