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Legge di bilancio 2020: rivalutazione dei beni d’impresa

Rivalutazione beni di impresa

Viene reintrodotta la possibilità per:

– società di capitali;

– cooperative;

trust; e

– altri enti pubblici e privati che

1. esercitano attività commerciali;

2. sono residenti nel territorio dello Stato;

3. non adottano gli Ias nella redazione del bilancio

di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

Sono esclusi dalla rivalutazione gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.

Si applicabilità, in quanto compatibili, gli articoli 11, 13, 14 e 15, L. 342/2000 e i relativi decreti attuativi.

Modalità di rivalutazione

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2020.

La rivalutazione debba riguardare beni della stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell’inventario e nella Nota integrativa.

Le imposte sostitutive e il versamento

Si applicano le seguenti imposte sostitutive:

– al saldo attivo della rivalutazione, affrancabile anche parzialmente, 10%;

-al maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, che si considera riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, 12% per i beni ammortizzabili e 10% per i beni non ammortizzabili.

Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.

È ammessa la rateazione che varia in ragione dell’importo complessivo:

– per importi complessivi fino a 3 milioni di euro sono previste un massimo di 3 rate di pari importo. Il termine per il versamento delle rate è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute, rispettivamente, per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e per i periodi d’imposta successivi;

– per importi complessivi superiori a 3 milioni di euro è previsto un massimo di 6 rate di pari importo. Il termine per il versamento della prima rata è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Entro il medesimo termine, riferito ai periodi di imposta successivi, dovranno essere versate la terza e la quinta rata. La seconda rata, la quarta e la sesta rata dovranno invece essere versate entro il termine previsto per il pagamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi rispetto a quello in cui la rivalutazione è eseguita.

È ammessa la compensazione.

Eventuale cessione dei beni rivalutati

In caso di cessione dei beni rivalutati prima del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.