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Il sostituito non è responsabile se il sostituto non versa la ritenuta d’acconto

La cassazione-ss-uu-sentenza-12-aprile-2019-n-10378 ha statuito il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscosione, atteso che la responsabilità solidale prevista all’articolo 35 D.P.R. 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute”.

SENTENZA PER ESTESO:

cassazione-ss-uu-sentenza-12-aprile-2019-n-10378