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La sola ristretta base azionaria giustifica la riferibilità alla società dei movimenti finanziari dei soci

In presenta di società a ristretta base azionaria i movimenti sui conti correnti di soci e amministratori sono riferibili alla società, senza necessità di motivazione da parte dell’Ente accertatore.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 12276/2015, riconoscendo legittimità ad un accertamento fondato su indagini bancarie effettuate sul conto dell’amministratore e dei suoi familiari: la ristretta base azionaria sarebbe infatti valido indizio per invertire l’onere probatorio sul contribuente.

Si tratta di un’interpretazione oltremodo rigida della norma vigente, addirittura più intransigente della lettura fattane dall’Agenzia delle Entrate, che nella circolare 32/2006 ha ritenuto che condizione per l’utilizzo delle movimentazioni bancarie di un terzo fosse la dimostrazione della titolarità del conto imputabile al contribuente.

Corte di Cassazione 9.03.2015, n. 12276