Anche nel caso di controlli a tavolino l’Agenzia delle Entrate deve essere approntato e notificato al contribuente verificato un P.V.C. o comunque di un verbale di chiusura delle indagini per il cui esame e per le eventuali sue difese il contribuente deve godere di un termine di giorni 60.
La mancanza di PVC determina l’illegittimità e la nullità degli avvisi emessi senza il rispetto della procedura. La totale carenza di p.v.c. (e/o del verbale di completamento delle indagini) e la conseguente mancata consegna al contribuente non può esser giustificata dal fatto che il controllo fiscale non era consistito in una vera e propria verifica con l’accesso presso i locali aziendali ma da una mera richiesta di informazioni bancarie tramite questionario.
C.T.P. Treviso – Sezione III – Sentenza n. 874 del 3 dicembre 2014