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Rimessione in termini per i contribuenti decaduti dai versamenti rateali

Sono riammessi alla rateazione i contribuenti decaduti a seguito di adesione o acquiescenza, a condizione che entro il 31 maggio 2016 vengano ripresi i versamenti.

La norma riguarda gli avvisi di accertamento definiti in acquiescenza (con il pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica) o in adesione (dopo il raggiungimento di un accordo con l’ufficio), per i quali, dopo aver iniziato la rateizzazione, il contribuente abbia omesso il pagamento di una rata entro il termine di pagamento del successivo.

Per chi è decaduto nei 36 mesi antecedenti il 15 ottobre 2015 è concessa la possibilità di proseguire la rateazione originaria, limitatamente alle imposte dirette, semplicemente versando entro il 31 maggio 2016, la prima rata scaduta e non pagata. L’Agenzia, a seguito del versamento (che deve esserle comunicato), sospenderà i carichi eventualmente iscritti a ruolo.

Il beneficio è previsto anche per quei contribuenti che, decaduti dalla rateazione sulla definizione in acquiescenza o adesione, avevano già ricevuto la cartella da Equitalia e avviato la dilazione.