Legge di bilancio 2020: nuovo credito ricerca e sviluppo
Con decorrenza 2020, viene introdotto, in sostituzione del precedente credito di cui all’articolo 3, D.L. 145/2015, il nuovo credito d’imposta per investimenti in R&S, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese.
Requisiti soggettivi
Possono fruire del credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:
– dalla forma giuridica;
– dal settore economico di appartenenza;
– dalla dimensione e
– dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa.
La fruizione è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Al contrario, non possono accedere al credito:
– le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale ex L.F., Codice della crisi o altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
-le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.
Le attività di R&S ammesse
Rientrano tra le attività di R&S ammissibili al credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, alle lettere m (ricerca industriale), q (ricerca industriale) e j (sviluppo sperimentale), § 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.
Con decreto Mise, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data del 1° gennaio 2020, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’OCSE.
Sono considerate ammissibili le seguenti spese:
a) di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a giovani ricercatori (under 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced), assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare, a condizione che i neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato;
b) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale di cui al punto precedente. Se i beni sono utilizzati anche per le ordinarie attività dell’impresa, si considera solo la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle attività di R&S;
c) per contratti di ricerca extra-muros con oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di R&S ammissibili al credito d’imposta. Le spese per i contratti stipulati con Università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. I contratti con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo della committente, sono assoggettati alle stesse regole applicabili nel caso che l’attività di R&S sia svolta internamente all’impresa. Le suddette spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati compresi nell’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, di cui al D.M. 4 settembre 1996;
d) quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di un’invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di R&S ammissibili al credito d’imposta. Le spese devono derivare da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi quindi diversi da società del gruppo) fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;
e) per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di cui ai punti a e c, senza maggiorazioni, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito (D.M. 4 settembre 1996);
f) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili svolte internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale sopra indicate ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, del 30% dei costi dei contratti suindicati.
L’attuazione è demandata a un decreto Mise.
Le attività di innovazione tecnologica
Sono ricomprese le attività, diverse da quelle di R&S, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, intesi quali beni materiali o immateriali o servizi o processi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’eco-compatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori. Non si considera attività di innovazione tecnologica (IT) ammissibile:
– attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari;
– attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.
L’attuazione è demandata a un decreto Mise.
Per l’elenco dettagliato delle spese ammissibili si rinvia alla norma.
Le attività innovative
Sono ricomprese le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
L’attuazione è demanda a un decreto Mise.
Per l’elenco dettagliato delle spese ammissibili si rinvia alla norma.
La misura del credito di imposta
Il credito di imposta è riconosciuto:
– per le attività di R&S in misura pari al 12% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
– per le attività di innovazione tecnologica, separatamente, in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
– per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto attuativo Mise, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta;
– per le attività di design e ideazione estetica in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.
Utilizzo del credito
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza applicazione dei limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e articolo 34 L. 388/2000, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute. Le imprese devono effettuare una comunicazione al Mise. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa nonché della base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi. Il credito è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap di cui sopra, non porti al superamento del costo sostenuto.
Adempimenti per il riconoscimento
Ai fini del riconoscimento del credito, il sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ovvero un revisore legale iscritto alla sezione “A” (in tal caso si incrementa il bonus di 5.000 euro). Inoltre, le imprese devono redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. La relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del D.Lgs. 445/2000.
Si segnala che la norma fa cessare l’operatività delle precedenti norme sul credito R&S alla data del 31 dicembre 2019.