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Manovra di fine anno: estensione del regime del reverse charge

Viene esteso il regime del reverse charge Iva alle prestazioni di servizi diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), dell’articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma.

Tale previsione non si estende alle operazioni effettuate nei confronti di P.A. e altri enti e società di cui all’articolo 17-ter, e alle agenzie per il lavoro.

L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione da parte della UE.

Reverse charge anche per le manutenzioni

Il reverse charge ai fini Iva si applica anche alle manutenzioni ordinarie e straordinarie nell’ambito dell’impiantistica e del completamento degli edifici.

E’ quanto previsto dalla circolare n. 14/E dell’Agenzia delle Entrate, che individua le operazioni soggetto al meccanismo di inversione dell’IVA. Secondo l’Agenzia le operazioni da assoggettare a reverse charge sono da individuare in base al codice di attività Ateco 2007, precisando occorre comprendere nel reverse charge anche gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

Conseguenza dell’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate è che le operazioni effettuate nel settore della edilizia saranno di regola assoggettata a reverse charge.

Coloro che sinora hanno applicato l’Iva nei modi ordinari, devono ora cambiare, ma non devono correggere le fatture già emesse per effetto della sanatoria in materia di sanzioni contenuta nella circolare.

Circolare n. 14 del 27 marzo 2015