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Sulla responsabilità medica parola alle Sezioni Unite

Non trova ancora unanime interpretazione la questione della responsabilità medica del professionista. La disciplina è oggi regolata dalla legge Gelli Bianco (L. 8 marzo 2017, n. 24), che ha cancellato la precedente disciplina della legge 189/2012, introducendo la causa di esclusione della punibilità per il medico imputato di omicidio colposo o lesioni personali colpose. La causa è operativa se l’evento si è verificato per imperizia, escluse le ipotesi di negligenza e imprudenza, ma sono state rispettate le raccomandazioni contenute nelle linee guida o – in mancanza – le buone pratiche clinico assistenziali.

L’applicazione della norma ha già trovato incontrato interpretazioni contrastanti. Secondo una prima pronuncia (n. 28187/2017) la disciplina precedente era più favorevole perchè aveva escluso la rilevanza penale delle condotte caratterizzate da colpa lieve in contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. La “Gelli Bianco” ha eliminato la distinzione tra colpa lieve e colpa grave per l’attribuzione della responsabilità, dettando nello stesso tempo una nuova articolata disciplina sulle linee guida che rappresentano il parametro per la valutazione della colpa per imperizia in tutte le sue espressioni.

Secondo altra interpretazone (50078/2017, invece, la nuova disciplina sarebbe più favorevole, avendo previsto una causa di esclusione dalla punibilità a favore del medico che, a determinate condizioni opera su tutti i casi di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa.

Sul contrasto dovranno pronunciarsi le Sezioni Unite nell’udienza del 21 dicembre 2017.

fonte: Il Sole 24 Ore