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Può aderire al regime forfetario nel 2020 il contribuente che nel 2019, pur avendone i requisiti, non vi ha aderito

Si verifica spesso il caso di contribuenti che avrebbero potuto aderire al regime forfettario nel 2019, avendone tutti i requisiti ma che, per vari motivi, non lo hanno fatto, rimanendo nel regime semplificato. Ci si è chiesti se la mancata adesione avesse effetto di opzione per il regime semplificato, che comporterebbe un vincolo per tre esercizi.

L’Agenzia con la risoluzione 64/E/2018 ha chiarito che qualora un’impresa abbia optato per la contabilità semplificata di cui all’articolo 18 del Dpr 600/1973, pur possedendo i requisiti previsti per l’applicazione del regime forfettario, può passare al regime forfettario senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la modalità di registrazione di cui al comma 5 dell’articolo 18 (sistema delle registrazioni), in quanto trattasi di due regimi naturali dei contribuenti minori.

La circolare 9/2019 ha ribadito che i contribuenti possono sempre transitare dal regime semplificato al forfettario, se in possesso dei requisiti per la sua applicazione, perché il contribuente passa da un regime naturale a un altro regime naturale.

circolare-n-9-del-10-aprile-2019

risoluzione-n-64-del-14-settembre-2018

Legge di bilancio 2020: modifiche al regime forfettario

Viene abrogato il regime super forfettario di cui all’articolo 1, commi 17-22, L. 145/2018, previsto per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che conseguono ricavi o percepito compensi tra 65.001 e 100.000 euro.

Viene modificato il regime forfettario previsto in caso di ricavi o compensi nel limite di 65.000 euro.

In particolare:

– viene reintrodotto il limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio che non può eccedere 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall’imprenditore o dai suoi familiari;

– viene inibito il regime ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro (la verifica dì tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato);

– è previsto un regime premiale in caso di un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, in tal caso, infatti, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto a 4 anni;

– ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario

Nuovi forfettari con ricavi o compensi inferiori a 65 mila euro

Come da tempo preannunciato, dal 2019 è aumentato a 65 mila euro il limite per poter aderire al regime forfettario, che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva del 15% al posto di Irpef, addizionali e Irap. I nuovi forfettari emetteranno fattura senza applicazione dell’Iva e non potranno detrarsi l’imposta pagata sugli acquisti. Ulteriori agevolazioni riservate a chi aderisce al regime forfettario sono l’esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica e la non obbligatorietà di tenuta delle scritture contabili.

Possono aderire al regime le persone fisiche esercenti attività d’impresa o arti e professioni che nel 2018 abbiano conseguito ricavi o compensi nel 2018 inferiori a 65 mila euro. Rispetto alla disciplina precedentemente in vigore, non è più rilevante, ai fini dell’accesso al regime, che la persona fisica abbia avuto personale dipendente sostenendo una spesa superiore a 5 mila euro, che abbia utilizzato beni strumentali oltre 20 mila euro, o che abbia percepito redditi di lavoro dipendente oltre 30 mila euro.

Non potranno aderire al regime forfettario i soggetti che detengono partecipazioni in società di persone, associazioni o partecipino ad imprese familiari e coloro che controllano una Srl o una associazione in partecipazione che svolga una attività riconducibile a quella svolta dalla persona fisica in regime forfettario. Sono altresì esclusi dal regime i soggetti che svolgono l’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo nei confronti del proprio datore di lavoro o di colui che lo è stato nei due periodi di imposta precedenti.

Il regime forfettario è il regime naturale per tutti i soggetti che nel 2018 abbiano conseguito ricavi o compensi inferiori a 65 mila euro, indipendentemente dal regime sinora applicato.

L’accesso al regime prevede che, sin dalla prima fattura del 2019, il contribuente annoti in fattura la descrizione «Prestazione non soggetta a Iva legge 190/2014 – regime forfettario».

Regime forfettario per i professionisti

La Legge di Stabilità per il 2016 introdotto importanti novità nel regime forfettario introdotto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014, allargando notevolmente la platea dei soggetti che potranno usufruire delle agevolazioni ivi previste.

Principali caratteristiche del regime

Le caratteristiche principali del regime forfettario sono:

Imposta sostitutiva. I contribuenti forfettari sono soggetti, al posto delle aliquote progressive Irpef, ad un’imposta sostitutiva nella misura del 15%. L’aliquota è ridotta al 5% nei primi 5 anni per chi inizia l’attività ed è in possesso dei requisiti di cui si dirà in seguito.

Forfettizzazione dei costi. Il regime prevede la forfettizzazione dei costi deducibili nell’anno, che sono determinati nella misura del 22% dei ricavi conseguiti, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti. Le fatture d’acquisto dovranno comunque essere conservate. Gli unici costi che saranno analiticamente deducibili sono i contributi versati nel periodo.

Esclusione dall’applicazione dell’IVA. I contribuenti che rientrano nel regime forfettario non addebitano l’IVA sulle prestazioni effettuate e, conseguentemente, non potranno dedursi l’IVA sugli acquisti effettuati.

Rettifica IVA detratta sugli acquisti di beni ammortizzabili. Il contribuente che abbia acquistato beni ammortizzabili nei 5 anni precedenti detraendosi l’IVA, dovrà effettuare una rettifica di tale detrazione. La rettifica si applica ai soli beni ancora a disposizione del contribuente e non si applica ai beni inferiori ad Euro 516,48. Esempio: se nel 2013 sono stati acquistati beni ammortizzabiliche hanno comportato una detrazione IVA di Euro 1.000,00, il periodo quinquennale di osservazione va dal 2013 al 2017. Poiché a fine 2015 mancano due anni allo scadere del quinquennio, si dovrà “rimborsare” IVA per Euro 400,00 (due quinti di Euro 1.000,00). Il “rimborso” avverrà con la liquidazione del mese di dicembre o del quarto trimestre 2015 per i contribuenti trimestrali.

Non assoggettamento a ritenuta d’acconto. I compensi percepiti non sono soggetti a ritenuta d’acconto: l’esenzione va indicata in fattura. Il contribuente forfettario, inoltre, non dovrà versare la ritenuta d’acconto sulle prestazioni pagate: in tal senso è importante informare i fornitori che abitualmente operano la ritenuta d’acconto di astenersi dal farlo. Copia della fattura dovrà essere recapitata allo studio, poiché dovremo indicare nella dichiarazione il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.

Esclusione dall’applicazione degli studi di settore e parametri. I soggetti che aderiscono al regime forfettario non sono assoggettati agli studi di settore e parametri.

Non applicazione delle deduzioni e detrazioni previste ai fini Irpef. Non sono applicabili ai contribuenti forfettari le deduzioni e le detrazioni (spese mediche, interessi su mutui prima casa, etc.) previste nella disciplina IRPEF.

Perdita dei requisiti. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni previste per potervi accedere.

Opzione per il regime ordinario. I contribuenti che, nonostante il possesso dei requisiti per il regime forfettario, volessero applicare il regime ordinario, potranno manifestare l’opzione in tal senso, che ha valore triennale.

 

Condizioni per l’accesso al regime forfettario

I requisiti che i professionisti devono possedere per poter accedere al regime forfettario sono:

  •  aver conseguito nell’anno precedente compensi, ragguagliati all’anno, inferiori ad Euro 30.000;
  • aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, dipendente e collaboratori (anche a progetto) compresi gli utili da partecipazione e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60, Tuir;
  • non utilizzare beni strumentali, alla chiusura dell’esercizio, superiori a 20.000 euro (esclusa l’Iva in acquisto anche se non detratta). Restano in ogni caso esclusi dal calcolo i beni immateriali;
  •  non avvalersi di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • Non effettuare in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • Non aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per un importo eccedente i 30.000 euro (l’importo diviene irrilevante nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di lavoro).

 

Condizioni per l’abbattimento dell’aliquota al 5%

Possono avvalersi dell’abbattimento al 5% dell’aliquota per i primi 5 anni di attività, i contribuenti che, avendo intrapreso una nuova attività, sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • mancato esercizio, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • esercizio di attività che non costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte o professione;
  • esercizio che non costituisce prosecuzione di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non deve essere superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfetario.

 

Esempio di fattura per iscritti ad una Cassa professionale

 

CONTRIBUENTE

Via …….., Città….., C.F. …………….., P.I. …………

CLIENTE

Via …….., Città….., C.F. …………….., P.I. …………

 

 FATTURA N.

DATA

 

 Prestazioni professionali ……………………

Onorario                                                        Euro 100,00

 Totale                                                              Euro 100,00

Cassa Previdenza ……… (4%)                      Euro     4,00

 

TOTALE FATTURA                                  Euro  104,00

 

 

 

OPERAZIONE SENZA APPLICAZIONE DI IVA E RITENUTA D’ACCONTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMI 54-89, LEGGE N. 190/2014 – “REGIME FISCALE FORFETTARIO”

 

 

Esempio di fattura iscritti alla gestione separata INPS

 

CONTRIBUENTE

Via …….., Città….., C.F. …………….., P.I. …………

CLIENTE

Via …….., Città….., C.F. …………….., P.I. …………

C

 FATTURA N.

DATA

 

 Prestazioni professionali ……………………

 

 

Onorario                                                        Euro 100,00

 TOTALE FATTURA                                 Euro 100,00

 

  

 

OPERAZIONE SENZA APPLICAZIONE DI IVA E RITENUTA D’ACCONTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMI 54-89, LEGGE N. 190/2014 – “REGIME FISCALE FORFETTARIO”