La dubbia qualificazione del reddito derivante dall’attività intramoenia del medico ambulatoriale convenzionato
Equivocando e mal comprendendo la differenza tra i concetti di redditi assimilati a quello di lavoro di lavoro dipendente e lavoro somigliante a quello dipendente, la Commissione Tributaria di Venezia ha ritenuto che l’attività intramoenia svolta dal medico ambulatoriale convenzionato sia qualificabile come reddito di lavoro dipendente.
La vicenda origina da due separati avvisi di accertamento parziale inviati per gli anni 2008 e 2009 ad un medico ambulatoriale convenzionato, al quale l’Agenzia delle Entrate contestava la mancata indicazione nel Modello Unico dei redditi derivanti dall’attività intra moenia, certificata dalle USSL con modello CUD. In sede di impugnazione dei provvedimenti, il medico spiegava di aver dichiarato il reddito nel quadro del reddito di lavoro autonomo, ritenendo che, diversamente da quanto accade per i medici dipendenti, l’attività intra moenia svolta dai medici convenzionati non fosse qualificabile quale reddito di lavoro dipendente. L’articolo 50, comma 1 lettera e) del Tuir, infatti, assimila ai redditi di lavoro dipendente “i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale” escludendo pertanto i redditi del medico convenzionato che, per stessa ammissione dell’Agenzia delle Entrate, è un lavoro parasubordinato, caratterizzato dalla mancanza del vincolo di subordinazione, che rappresenta il principale discrimine tra i lavoratori dipendenti e le altre categorie di lavoratori.
La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso accoglieva entrambi i ricorsi: quello dell’annualità 2008 per la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, quello del 2009 riconoscendo che il reddito in discussione doveva essere qualificato come reddito di lavoro autonomo.
I giudici regionali, con decisione caratterizzata da inconsueta celerità (sentenza depositata nello stesso giorno della pubblica udienza pomeridiana), hanno ribaltato le decisioni dei giudici di prime cure, sostenendo l’attività del medico dipendente e quella del medico ambulatoriale convenzionato si somigliano, poichè entrambi utilizzano le strutture ospedaliere, rispettono regole, assistono pazienti secondo un ritmo fissato dalla USSL.
La CTR di Venezia, in forza di questa somiglianza, ritiene che anche il reddito del medico convenzionato debba essere assimilato a quello di lavoro dipendente. La sentenza sembra confondere il concetto di somiglianza tra le due attività, sulle quali si può anche convenire, con l’assimilazione prevista dall’articolo 50 del Tuir, che contiene l’elencazione tassativa dei redditi che, pur non derivando da lavoro dipendente, sono trattati come tali ai fini della tassazione. L’assimilazione prevista dalla lettera e) per i redditi derivante dall’attività intramuraria dei medici dipendenti deve ritenersi tassativa, e non espandibile anche ai parasubordinati in forza di una somiglianza tra le due attività, concetto assolutamente estraneo alla norma in questione.
Sentenza CTR Venezia 31.01.2017, n. 174