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Al Fisco un anno in più per gli accertamenti, eliminato il raddoppio dei termini in caso di violazioni penali

A decorrere dal periodo di imposta 2016 (Unico 2017), l’Agenzia delle Entrate potrà notificare gli accertamenti entro il 31 dicembre del quinto anno (oggi è il quarto) successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero se omessa o nulla entro il 31 dicembre del settimo anno (oggi è il quindo) successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare.

Con la medesima decorrenza non sarà più in vigore la norma che prevede il raddoppio dei termini per l’accertamento nei casi di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal Decreto Legislativo n. 74/2000.

 

Dal 2 settembre la nuova disciplina del raddoppio dei termini: la notizia di reato deve essere inviata prima della decadenza ordinaria dal potere di accertamento

Solo l’invio della notizia di reato prima della scadenza ordinaria consentirà all’Agenzia delle Entrate il raddoppio dei termini per l’accertamento. E’ una tra le novità più rilevanti previste dal D. Lgs.5 agosto 2015, n. 128, in vigore dal 2 settembre.

Per poter accedere al raddoppio dei termini, pertanto, i verificatori dovranno aver inviato la notizia di reato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione dei redditi.

La norma prevede che restino esclusi dall’applicazione della disciplina i controlli relativamente ai quali, prima del 2 settembre 2015, siano stati notificati alcuni atti (avvisi di accertamento, atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, inviti a comparire previsti per il procedimento di adesione e processi verbali di constatazione) per i quali entro il 31 dicembre 2015 sia notificato il relativo atto impositivo.

 

Niente raddoppio se il termine ordinario per l’accertamento è già scaduto

Non è ancora detta l’ultima parola sulla vicenda del raddoppio dei termini per l’accertamento previsto per i casi in cui siano commesse violazioni che comportano obbligo di denuncia penale.

La Ctr Lombardia (Sentenza 2140/2/2014) ha affermato che il termine di accertamento è unico e che il suo allungamento rappresenta solamente una riapertura: il raddoppio, infatti, è possibile solamente prima della scadenza del termine ordinario.

La pronuncia è in contrasto con la posizione della Corte costituzionale, che con la nota sentenza 247/2011, ha affermato che esistono due termini distinti, uno uno breve (4 o 5 anni) se non c’è obbligo di denuncia penale ed uno lungo (8 o 10 anni) se sussiste l’obbligo di denuncia penale.

I giudici della Ctr hanno disatteso l’interpretazione dei giudici delle leggi, valorizzando invece il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 280/2005, secondo il quale, dovendo l’esercizio dell’azione impositiva essere legato al principio di certezza del diritto, non è consentito lasciare il contribuente assoggettato all’azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato. 

Ctr Lombardia, sentenza 12 marzo 2014, n. 2140.14