Articoli

Il Pvc va notificato a tutti i soci di società di persone

Le risultanze della verifica fiscale nei confronti di una società di persone, per poter essere usate per la formazione degli accertamenti nei confronti dei soci, devono essere portate a loro conoscenza con la preventiva notifica del Pvc perché lo Statuto del contribuente – anche se non ha rango superiore alla legge ordinaria – esprime principi immanenti dell’ordinamento. La mancata osservanza del termine dilatorio di 60 giorni previsto per le memorie difensive comporta poi l’invalidità del procedimento. Infine, non può esserci alcuna sanatoria se il Pvc viene allegato al solo accertamento del socio.

ctr-sardegna-13-luglio-2017-n-232

fonte: Il Sole 24 Ore

Nullo l’avviso di accertamento fondato su indagini bancarie non preceduto da PVC

E’ nullo l’avviso di accertamento fondato su indagini bancarie non preceduto da PVC. La CTR di Bari ha ribadito, con sentenza 25 novembre 2015, n. 2495, che il processo verbale deve essere emesso in qualsiasi tipo di controllo, così come è necessaria l’instaurazione del preventivo contraddittorio.

I giudici convergono nell’obbligatorietà della redazione del pvc anche nell’ipotesi dei cosiddetti accertamenti a tavolino, richiamando il passaggio dell’ordinanza interlocutoria (527/15) con cui i giudici di legittimità propendono per l’esegesi secondo cui il contraddittorio endoprocedimentale deve essere garantito anche nelle verifiche svolte internamente all’ufficio. Peraltro, il venir meno delle garanzie procedimentali violerebbe anche le norme sovrannazionali che prevedono l’inderogabilità del diritto al contraddittorio.

Valido il ricorso al quale non è allegato il PVC

Il ricorso proposto senza che sia stato allegato il Pvc su cui è fondato l’ accertamentonon è inammissibile poiché il documento può essere sempre prodotto in seguito anche su richiesta del giudice. Ad affermarlo è la sentenza 20658/2015 della Cassazionedepositata ieri.

E’ valido il ricorso presentato dal contribuente che non aveva allegato al ricorso il PVC sul quale si fondava l’accertamento impugnato. Il documento può essere presentato successivamente, anche su richiesta del giudice.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con sentenza 14 ottobre 2015, n. 20658, secondo la quale la sanzione di inammissibilità del ricorso, stabilita dall’articolo 22 del D. Lgs. 546/92 non opera con riferimento all’omesso deposito dell’originale (o della fotocopia) dell’atto impugnato, poiché può essere prodotto anche in un momento successivo o anche su impulso del giudice.

La Cassazione ha così evidenziato che se ciò vale per l’atto oggetto di impugnazione, a maggior ragione il principio trova applicazione per il Pvc, non allegato all’avviso di accertamento per essere già conosciuto dal contribuente.

L’onere di produrre il verbale di constatazione dal quale risultano i fatti posti a base dei rilievi contenuti nella pretesa, secondo la Suprema Corte, è a carico dell’ente impositore.

Cassazione, sentenza 14.10.2015, n. 20658

Nullo l’avviso non preceduto da PVC

E’ nullo l’avviso di accertamento non preceduto dal PVC, anche nel caso di accertamento a tavolino.

Lo ha ribadito la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna.

Ctr Emilia Romagna 337_08_15omis