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Decreto “Cura Italia”: proroga dei versamenti fiscali

Nel pomeriggio di oggi è stato finalmente approvato il Decreto “Cura Italia”, contenente, tra l’altro, la proroga delle scadenze fiscali programmate per oggi.

Il decreto prevede un trattamento differenziato tra soggetti aventi ammontare di ricavi inferiore o superiore a 2 milioni di euro.

  1. Imprese e professionisti con ricavi o compensi inferiori a 2 milioni di euro

Soggetti interessati:

Esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Versamenti prorogabili:

Sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo2020 e il 31 marzo 2020:

  • relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • relativi all’Iva (annuale e mensile);
  • relativi alle addizionali Irpef;
  • relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Ripresa della riscossione:

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed

interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

  1. Imprese e professionisti con ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro

Soggetti interessati:

Esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Versamenti prorogabili:

Sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo2020 e il 31 marzo 2020:

  • relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • relativi all’Iva (annuale e mensile);
  • relativi alle addizionali Irpef;
  • relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Ripresa della riscossione:

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed

interessi, in un’unica soluzione entro il 20 marzo 2020.

 

Nei prossimi giorni provvederò ad informarvi sugli ulteriori contenuti del decreto.

 

Cordiali saluti.

 

Paolo Dalle Carbonare

Proroga regime dei minimi per il 2015 – Conversione D.L. n. 192/2014 (“Milleproroghe”)

E’ prorogata per tutto il 2015 la possibilità di opzione per il regime dei minimi, che prevede il pagamento di una  imposta sostitutiva al 5% e soglia di ricavi a 30.000 euro, in alternativa rispetto al nuovo regime forfetario introdotto dalla legge di Stabilità 2015.