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Indennità Covid-19 di 600 euro ai professionisti iscritti alle casse: requisiti e modalità

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 28 marzo 2020 ha esteso la ai professionisti iscritti alle casse previdenziali l’erogazione dell’indennità di 600 euro per fronteggiare la diminuzione del reddito conseguente alle misure connesse all”emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’indennità è riconosciuta, per il mese di marzo 2020, ai professionisti e lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (Casse professionali) che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo al lordo dei canoni di locazione assoggettati a “cedolare secca” o al regime delle locazioni brevi:
  • non superiore a 35.000 euro, se l’attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • tra 35.000 euro e 50.000 euro per cessazione dell’attività (con chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020) o per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa (a tal fine occorre una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019). Il reddito è determinato secondo il principio di cassa.
Il professionista/lavoratore autonomo deve essere in regola con gli obblighi contributivi relativi all’anno 2019.
Le domande vanno presentate dal 1° aprile al 30 aprile 2020 al rispettivo ente di previdenza di iscrizione secondo modalità e schemi predisposti dai singoli enti previdenziali.
Alla domanda va allegata (a pena di inammissibilità) una dichiarazione del lavoratore interessato (DPR 28 dicembre 2000, n. 445) con la quale, a seconda della fattispecie per la quale il bonus è richiesto, il professionista attesti:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
b) di non essere percettore dei bonus 600 euro previsti dal decreto Cura Italia, né del reddito di cittadinanza;
c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
d) di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi stabiliti dal decreto;
e) di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni stabilite dal decreto;
Alla domanda va allegata la copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Gli enti di previdenza obbligatoria, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti, provvedono ad erogare l’indennità in base all’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.
IL TESTO DEL DECRETO:

Professionisti: stop allo split payment dal 14 luglio

Una delle più rilevanti novità previste dal DL 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. “Decreto Dignità”) prevede la cessazione dell’obbligo di emissione della fattura con il meccanismo dello “split payment” da parte dei professionisti.

 Fino a venerdì 13 luglio i professionisti che emettevano fatture nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle loro controllate, avevano l’obbligo di applicazione del meccanismo dello split payment, che prevedeva il versamento del tributo Iva da parte dell’amministrazione destinataria della fattura anziché da parte dell’emittente la stessa.

Da sabato 14 luglio lo split payment non si applica più ai compensi assoggettati a ritenuta d’acconto o d’imposta, vale a dire la generalità dei professionisti.

Ciò comporta rilevanti cambiamenti:

– il professionista emette la fattura e sulla stessa non deve più indicare la dizione “scissione dei pagamenti”;

– il cliente che riceve la fattura, al momento del pagamento, deve trattenere la ritenuta mentre deve versare al professionista l’Iva relativa e, se ammesso, può portarla in detrazione;

– il professionista a fronte dell’emissione della fattura per la quale gli nasce un debito Iva, deve liquidare l’imposta e versarla all’erario.

Lo “split payment” non si applica ai professionisti soggetti a ritenuta

Una delle richieste più frequenti che ci pervengono da parte dei clienti riguarda l’applicabilità della scissione dei pagamenti, c.d. split payment, per le prestazioni rese ad Enti pubblici da professionisti soggetti alla ritenuta d’acconto.

Sul tema si è espressa l’Agenzia delle Entrate, che con circolare 6/E del 2015, a seguito di richiesta effettuata dal Consiglio Nazionale Ingegneri, ha puntualizzato che i professionisti sono esclusi da tale meccanismo: a questi ultimi, pertanto, gli Enti pubblici continueranno a pagare l’IVA direttamente.

Medico convenzionato: la segretaria determina l’imponibilità Irap

Nonostante la giurisprudenza della Suprema Corte sembra trovato un costante orientamento in merito alla mancanza di autonoma organizzazione da parte dei medici convenzionati con le Asl, non mancano giudici di merito che ritengono imponibile ai fini Irap il reddito dei medici di base.

E’ il caso della Commissione di secondo grado di Bolzano che ha ritenuto assoggettabile ad Irap il medico in convenzione parziale con l’Asl che usufruisce degli arredi dell’ambulatorio e di altri cespiti per circa 60mila euro e se impiega un lavoratore dipendente in modo continuativo, seppur con orario ridotto.

Questo perché l’utilizzo di questi mezzi materiali e personali non sono tali da costituire un semplice ausilio alla sua attività personale, ma anzi producono quel valore aggiunto che costituisce il presupposto impositivo dell’imposta.

CT II grado Bolzano 13.10.2014, n. 4-2-2015

Lavoro autonomo occasionale

Treviso, 16 gennaio 2015
Oggetto: lavoro autonomo occasionale.
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Ho letto la Circolare del Centro Studi che mi trova pienamente d’accordo sulle conclusioni, anche se non pienamente sulla costruzione logico-giuridica, in quanto secondo me confonde in parecchi punti i concetti di “prestazione occasionale” e di “collaborazione occasionale”, a mio parere sostanzialmente diversi.
La Circolare citata, che non presenta contenuti innovativi, conclude che siano possibile per il professionista iscritto all’Ordine effettuare prestazioni professionali occasionali, a condizione che le stesse assumano carattere di eventualità, secondarietà ed episodicità. Sul punto concordo pienamente ed in tal senso ho sempre dato indicazione ai Vostri iscritti, sia con pareri verbali che scritti.
Più complesso, stante l’assenza di definizione normativa, è stabilire quando siano verificati i tre caratteri sopra descritti che determinano l’occasionalità della prestazione, relativamente ai quali, a mio parere, ci si deve appellare al buon senso.
Il contenuto della Circolare si riferisce alle prestazioni professionali occasionali e non allo svolgimento della libera professione in forma continuativa, con attribuzione della partita Iva, da parte di soggetti impegnati in lavoro dipendente di tipo privatistico. Relativamente a questi casi è mia opinione che la presenza di un lavoro dipendente non osti all’esercizio della professione: l’unico limite è il divieto di concorrenza che il professionista ha nei confronti della società che lo ha assunto.
Resto a disposizione per le ulteriori informazioni del caso e, con l’occasione, porgo cordiali saluti.
Paolo Dalle Carbonare

La regista RAI freelance non paga l’Irap

Ribaltando la sentenza della CTP di Treviso, il giudice del gravame ha sancito che la regista freelance di enti televisivi, nonostante avesse costi cospicui per viaggi all’estero, non realizza un’autonoma organizzazione.

Sentenza CTR Venezia 05.03.2013, n. 30

Sentenza CTP Treviso, 28.09.2010

Niente Irap per l’architetto senza autonoma organizzazione

L’architetto senza autonoma organizzazione non realizza il presupposto d’imposta Irap

 

Sentenza CTR Venezia 07.06.2012, n. 20

Ingegnere con minima strumentazione: l’Irap va rimborsata

Non realizza il requisito dell’autonoma organizzazione l’ingegnere che utilizza una strumentazione minima.

Sentenza CTP Treviso 18.04.2011, n. 34

Disegnatore nello studio altrui: non paga Irap

Il disegnatore con ufficio presso lo studio di un architetto non versa Irap.

Sentenza CTP Treviso 28.09.2010, n. 142

Rimborso Irap al professionista senza autonoma organizzazione

Non realizza il quid pluris organizzativo il professionista che impiega nella professione beni di modesta entità.

Sentenza CTP Treviso 23.06.2010, n. 63