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Professione e compensi da amministratore di società immobiliare

Treviso, 16 maggio 2003

OGGETTO: Contributi per gli amministratori di società immobiliare

Il Vostro iscritto, del quale non riesco a decifrare il cognome, è in
procinto di costituire una S.R.L. immobiliare della quale assumerà l’incarico
di amministratore. Chiede se deve iscriversi alla gestione separata INPS quale
collaboratore coordinato e continuativo ovvero se il compenso percepito
quale amministratore comporti l’emissione di fattura da assoggettare ad
Inarcassa.
La risposta al quesito va ricercata nell’inquadramento dell’incarico di
amministratore di società immobiliare, ovvero se questo rientri o meno
nell’attività tipica dell’architetto. In caso affermativo, infatti, il compenso
rientrerebbe nell’attività professionale e comporterebbe l’emissione di fattura
e l’assoggettamento del compenso ad Inarcassa, diversamente il rapporto
dovrebbe essere inquadrato quale collaborazione coordinata continuativa e
pertanto assimilato al lavoro dipendente ed assoggettato ai contributi della
gestione separata Inps. A questo scopo è necessario valutare se per lo
svolgimento dell’attività di amministratore siano necessarie conoscenze
tecnico-giuridiche direttamente collegate all’attività di architetto (circolare 67
del 6 luglio 2001).
Sul punto la circolare n. 105 del 12.12.2001 afferma che: “(…) In via
prioritaria occorre tenere in considerazione quanto disposto dai singoli
ordinamenti professionali per qualificare reddito di lavoro autonomo il
compenso in questione (…). L’attrazione dei compensi alla categoria dei
redditi di lavoro autonomo opera, inoltre, nella diversa ipotesi in cui, anche
in assenza di una previsione espressa nell’ambito delle norme di disciplina
dell’ordinamento professionale, il professionista svolga l’incarico di
amministratore di una società’ o di un ente che esercita una attività’
oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione
abituale. In tale ipotesi e’ ragionevole ritenere che l’incarico di
amministratore sia stato attribuito al professionista proprio in quanto
esercente quella determinata attività’ professionale. E’ il caso ad esempio
dell’ingegnere edile che sia membro del consiglio di amministrazione di una
società’ di ingegneria o di una società’ che opera nel settore delle
costruzioni”.
Per quanto esposto nella interpretazione ministeriale sopra riportata
ritengo sostenibile e fondata l’interpretazione che individua i compensi di
amministratore di una società immobiliare di costruzione quali redditi
oggettivamente connessi all’attività di architetto. Pertanto il professionista
dovrebbe emettere fattura per i compensi percepiti quale amministratore ed
assoggettare il compenso alla contribuzione Inarcassa.
Resto a disposizione per le ulteriori informazioni del caso e, con
l’occasione, porgo cordiali saluti.
Paolo Dalle Carbonare

Prestazioni occasionali

Treviso, 31 ottobre 2002
Oggetto: quesito prestazione occasionale.
La Vostra iscritta, la cui occupazione principale è quella di dipendente in una rivendita di pavimenti, vuole sapere le modalità di emissione di una parcella per una collaborazione effettuata nei confronti di un geometra.
E’ necessario anzitutto stabilire se ricorrono i presupposti per assoggettare la prestazione al tributo IVA. L’articolo 5 del D.P.R. 633/72, in materia di esercizio di arti e professioni, stabilisce che è soggetto ad IVA (…) l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo (…). La linea di demarcazione tra professione abituale e occasionale è spesso di difficile individuazione.
Autorevole dottrina ha comunque affermato che per abitualità si intende una (…) attività stabile, duratura, svolta sistematicamente, anche se non in modo permanente e senza interruzione (…).
Per come è stata rappresentata la situazione dalla Vostra iscritta ritengo che non ricorrano, in questo caso, i presupposti per l’assoggettamento ad IVA del compenso percepito. Resta inteso che nel caso le prestazioni dovessero intensificarsi occorrerà sempre confrontarsi con l’articolo 4 sopra riportato e stabilire il momento nel quale l’apertura di partita IVA  diventerà obbligatorio.
Per questa singola collaborazione la Vostra iscritta dovrà emettere, al momento della riscossione del compenso, una ricevuta per compenso occasionale di lavoro autonomo da assoggettare a ritenuta d’acconto del 20%. Il committente (in questo caso il geometra) dovrà versare la ritenuta d’acconto entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della prestazione. Dovrà utilizzare una delega di pagamento (Mod. F24) indicando il codice 1040.
La Vostra iscritta dovrà indicare il reddito nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riscossione del compenso utilizzando il quadro L (redditi diversi) del Modello
unico o il quadro D del Modello 730.
Cordiali saluti.
Paolo Dalle Carbonare