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Niente plusvalenze per cessioni a valore inferiore a quello rivalutato

Il contribuente che ha venduto terreni edificabili rivalutati, pagando l’imposta sostitutiva del 4% sull’intero valore periziato, non ha conseguito alcuna plusvalenza se il valore dichiarato nell’atto è inferiore a quello rivalutato.

Per il calcolo della plusvalenza, ai fini delle imposte dirette, si deve fare sempre riferimento al valore rivalutato, che rileva quale valore minimo di riferimento anche ai fini della determinazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali.

Il nuovo orientamento è rilevabile nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 53/E del 27 maggio 2015. Prima di tale precisazioe al contribuente che dichiarava in atto un valore inferiore a quello stabilito nella perizia era disconosciuta la validità della rivalutazione effettuata.

Risoluzione Agenzia delle Entrate 27 maggio 2015, n. 53