E’ incostituzionale il divieto di notificare via PEC dopo le ore 21
Con sentenza 9 aprile 2019, n. 75, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 16 septies del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni in L. 221/2012 “nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante allo ore 7 del giorno successivo, anziché al momento della generazione della predetta ricevuta”.
Il giudice delle leggi ha, con ciò, riconosciuto l’applicabilità anche alla notifica telematica della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notifica. Anche le notifiche effettuate via Pec si considerano effettuate, pertanto, al momento dell’invio del documento al proprio gestore, attestato dalla relativa ricevuta di accettazione, anche se effettuate tra le 21 e le 24.
SENTENZA PER ESTESO: