Inesistente la notifica della cartella da un indirizzo PEC non presente in un elenco pubblico
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 4042 del 2 dicembre 2024, ha affermato che la notifica di un atto della riscossione eseguita mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica da un indirizzo PEC non compreso in uno degli elenchi pubblici disciplinati dal Codice dell’Amministrazione Digitale, non rende riconoscibile ed individuabile il potere pubblico connaturato allo svolgimento dell’attività notificatoria demandata dalla legge al concessionario; e, se tale requisito non sussiste, la notifica deve ritenersi inesistente.


