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Inesistente la notifica della cartella da un indirizzo PEC non presente in un elenco pubblico

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 4042 del 2 dicembre 2024, ha affermato che la notifica di un atto della riscossione eseguita mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica da un indirizzo PEC non compreso in uno degli elenchi pubblici disciplinati dal Codice dell’Amministrazione Digitale, non rende riconoscibile ed individuabile il potere pubblico connaturato allo svolgimento dell’attività notificatoria demandata dalla legge al concessionario; e, se tale requisito non sussiste, la notifica deve ritenersi inesistente.

E’ incostituzionale il divieto di notificare via PEC dopo le ore 21

Con sentenza 9 aprile 2019, n. 75, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 16 septies del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni in L. 221/2012 “nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante allo ore 7 del giorno successivo, anziché al momento della generazione della predetta ricevuta”.

Il giudice delle leggi ha, con ciò, riconosciuto l’applicabilità anche alla notifica telematica della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notifica. Anche le notifiche effettuate via Pec si considerano effettuate, pertanto, al momento dell’invio del documento al proprio gestore, attestato dalla relativa ricevuta di accettazione, anche se effettuate tra le 21 e le 24.

 

SENTENZA PER ESTESO:

corte-costituzionale-sentenza-9-aprile-2019-n-75

Anche per la Ctp di Treviso nulla la notifica della cartella in formato “Pdf”

La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso si uniforma alla consolidata giurisprudenza delle corti di merito, ritenendo nulla la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo posta elettronica certificata, recante come allegato la cartella in formato “pdf”.

 

 

ctptreviso-93-01-2018

Obbligo PEC per i professionisti

Obbligo PEC per i professionisti

L’art. 16 del decreto legge n. 185/2008 ha introdotto l’obbligo, per le imprese costituite in forma societaria (sono escluse le imprese individuali), i professionisti iscritti in Albi o elenchi istituiti con legge dello Stato e le Amministrazioni pubbliche, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC). L’indirizzo della propria casella di posta elettronica certificata deve essere: per le imprese costituite in forma societaria:
– comunicato al Registro delle Imprese;
– entro il 29.11.2011 qualora le stesse siano già costituite al 29/11/2008 ovvero all’atto dell’iscrizione al Registro stesso se costituite successivamente a tale data. per i Professionisti:
– comunicato al rispettivo Ordine / Collegio di appartenenza entro il prossimo 29 novembre 2009.