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In Veneto via libera agli avvocati del libero foro nella difesa di AdER

L’Agenzia delle Entrate Riscossione può essere rappresentata in giudizio da un avvocato del libero foro. Le cartelle possono essere notificate a forma libera, non essendo indispensabile la firma digitale

LA SENTENZA:

sentenza-ctr-veneto-13-ottobre-2020-n-593

Per la CTR Veneto valida la notifica via Pec della cartella non firmata digitalmente

La Ctr di Venezia, travisando i motivi di impugnazione, sostiene che le cartelle di pagamento inviate con firma digitale Pades equivalgono a quelle firmate Cades. I provvedimenti impugnati dal contribuente erano, in realtà, privi di firma digitale.

LA SENTENZA:

sentenza-ctr-veneto-3-agosto-2020-n-2902020

 

 

 

 

Anche per la Ctp di Treviso nulla la notifica della cartella in formato “Pdf”

La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso si uniforma alla consolidata giurisprudenza delle corti di merito, ritenendo nulla la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo posta elettronica certificata, recante come allegato la cartella in formato “pdf”.

 

 

ctptreviso-93-01-2018

Manca la firma digitale? La notifica della cartella è nulla

Sembra essere ormai acquisito dalle Commissioni di merito il principio della nullità delle notifiche effettuate via Pec di cartelle prive di firma digitale. A confermarlo, questa volta, è la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza (ctp-vicenza-19-settembre-2017-n-615), che ha affermato che il documento allegato alla Pec deve essere formato in formato digitale, con estensione “.p7m”, mentre è nulla la notifica che riporti come allegato una copia di un documento analogico in formato “.pdf”. I file identificati da tale formato, infatti, non offrono la garanzia dell’integrità e immodificabilità del documento informatico e l’identificabilità del suo autore. Da qui l’annullamento delle cartelle di pagamento notificate, in via telematica ma in semplice formato Pdf, alla società impugnante, nel corso del 2016.

Il documento sottoscritto digitalmente fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza della dichiarazione da chi l’ha sottoscritta ai sensi dell’articolo 2702 c.c. In mancanza, la sua validità è liberamente valutabile dal giudice in base alle caratteristiche oggettive del documento stesso (articolo 20), come ha fatto la Ctp di Vicenza che, avvalendosi di tale facoltà, ha dichiarato l’invalidità della notifica e l’illegittimità delle cartelle. Nello stesso senso si stanno orientando altre commissioni (Ctp Liguria 415/2017, Ctp Campania 4124/2017 e Ctp Milano 3023/ 2017).

ctp-vicenza-19-settembre-2017-n-615

fonte: Il Sole 24 Ore