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Spetta all’Agenzia delle Entrate provare la partecipazione del contribuente alla frode delle “cartiere”

La Commissione Tributaria Regionale, confermando la sentenza del giudice provinciale, sostiene che, nel caso di frode messa in atto dalla cosiddette “cartiere”, spetta all’Ufficio fornire elementi gravi e precisi, seppur indiziari, che provino la diretta partecipazione del contribuente al meccanismo fraudolento, non potendosi limitare all’affermazione che essa “non poteva non sapere” dell’esistenza della frode.

 

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Spetta all’Amministrazione Finanziaria la prova dell’inesistenza dell’inesistenza soggettiva dell’operazione

Incombe sull’Ente verificatore l’onere della prova della conoscenza (o della possibilità di conoscenza) da parte del contribuente, al momento dell’acquisto del bene, di essere partecipe di un’operazione fraudolenta posta in essere da altri soggetti. Spetta invece al contribuente provare l’ignoranza incolpevole della partecipazione all’operazione fraudolenta.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza depositata 10 giugno 2015, n. 12017.

Corte di Cassazione, sentenza 17.03.2015, n. 12017

E’ onere dell’Agenzia la prova che il contribuente era a conoscenza dell’inesistenza soggettiva dell’operazione

Il contribuente può detrarre l’IVA relativa ad un’operazione inesistente se non conosceva o non non poteva conoscere che il proprio fornitore fosse una “cartiera”.

Lo ha sancito la Commissione Tributaria Regionale di Milano, affermando che la contribuente «non era tenuta ad effettuare controlli contabili sul proprio fornitore, vale a dire se lo stesso aveva tenuto una regolare contabilità e eseguito gli adempimenti fiscali quali, ad esempio, l’invio delle dichiarazioni dei redditi né effettuare altri controlli formali».

Spetta inoltre all’Agenzia fornire la prova della conoscenza o della conoscibilità del disegno criminoso del proprio fornitore.

Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sentenza 4 febbriaio 2015, n. 461

Spetta al contribuente la prova nelle “frodi carosello”

Nelle frodi carosello l’acquirente dimostra la sua estraneità se dimostra che le condizioni economiche applicate dal fornitore sono analoghe a quelle adottate da fornitori terzi.

Lo ha sancito la Commissione Tributaria Regionale di Genova nella sentenza del 10 dicembre 2014, n. 69,

CTR Liguria 10.12.2014, n. 69