Nuovo obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali
La L. n. 215/2021 ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione per gli imprenditori che intendano avvalersi delle prestazioni di lavoratori autonomi occasionali.
Soggetti committenti interessati:
L’obbligo in questione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Sono pertanto esclusi i lavoratori autonomi ed i professionisti.
Lavoratori autonomi occasionali interessati:
La disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori “si obbligano a compiere verso un corrispettivo
un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del
committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1
lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.
Lavoratori autonomi esclusi:
– rapporti di natura subordinata;
– le collaborazioni coordinate e continuative;
– le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA.
Tempistica
Rapporti in essere alla data del 21 dicembre 2022 o iniziati dopo tale data.
Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data dell’11 gennaio 2022 la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 18 gennaio p.v. compreso.
Per i rapporti iniziati successivamente a tale data la comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore.
Modalità di comunicazione
L’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’Ispettorato territoriale del lavoro del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante SMS o posta elettronica. Per Treviso la mail dovrà essere indirizzata a ITL.Treviso.occasionali@ispettorato.gov.it
Contenuto della comunicazione
Nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovranno essere riportati:
– dati del committente e del prestatore;
– luogo della prestazione;
– sintetica descrizione dell’attività;
– data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio.
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
Annullamento della comunicazione
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.
Sanzioni
In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione da euro 500 a euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale