Notifiche in caso di irreperibilità (assoluta o relativa): il punto della Cassazione
Con sentenza 5700 depositata il 23 marzo 2016 la sezione quinta della Cassazione fa il punto sulla notifica delle cartelle di pagamento in caso di irreperibilità del destinatario, distinguendo tra irreperibilità assoluta e relativa. Nel primo caso, infatti, la notizia del deposito dell’atto da notificare avviene solo attraverso l’albo pretorio del Comune. In caso di irreperibilità relativa, invece, il messo notificatore deve sempre avvisare il contribuente affiggendo un avviso alla porta della sua abitazione e inviandogli anche una lettera raccomandata una volta depositato l’atto da notificare presso il Comune.
Cassazione, sentenza 23 marzo 2016, n. 5700
Fonte: Il Sole 24 Ore del 1 aprile 2016