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Quid iuris per la decadenza dal potere di emissione e notifica degli avvisi di accertamento 2015?

La determinazione del termine di decadenza per l’emissione e la notifica  degli avvisi di accertamento relativi all’anno 2015 è complicata dalla sopravvenienza,  alle norme disposizioni ordinarie previste dall’articolo 43 del Dpr 600/1973 e dall’articolo 5-ter del del D.Lgs 218/97, della norma emergenziale contenuta nell’articolo 157 del D.L. 34/2020.

La prima disposizione prevede che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Per l’anno 2015 il termine di decadenza sarebbe, pertanto, spirato il 31 dicembre 2020. Tale scadenza avrebbe potuto, tuttavia, essere prorogata ai sensi dell’articolo 5, comma 3 bis, del D.Lgs. 218/1997, il quale che prevede che, nel caso di notifica dell’invito a comparire, qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo sia automaticamente prorogato di centoventi giorni. Le due disposizioni sopra richiamate, tuttavia, pare non possano trovare applicazione, stante quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 157 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto rilancio”), norma speciale che ha previsto che gli atti per quali i termini di decadenza scadevano tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 fossero emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza. La disposizione speciale prevede, pertanto, un termine di decadenza per l’emissione dell’atto (31 dicembre 2020) ed uno per la notifica (tra il 1 marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022).

L’interpretazione letterale delle disposizioni annotate, evidenzia un apparente conflitto di norme per quanto riguarda la notifica degli atti (normativa generale dell’articolo 43 del D.P.R. 600/73, prorogabile in caso di invito al contraddittorio ex art. 5 del D.Lgs. 218/97 e disciplina speciale del “Decreto rilancio”), mentre l’unico termine certo riguarda l’emissione, previsto solo dalla disposizione emergenziale del D.L. 34/2020.

L’evidente antinomia tra le norme che regolano la notifica degli atti va risolta ricorrendo ai principi generali, che prevedono che la norma eccezionale prevalga sulla norma ordinaria: sarà, pertanto, sempre applicabile il D.L. 34/2020, poiché speciale rispetto alle regole ordinarie dell’articolo 43 del D.P.R. 600 e dell’articolo 5 del D.Lgs 218/97.

Al medesimo risultato si giunge applicando i principi generali sull’interpretazione della norma, ed in particolare ricercando la volontà del legislatore. Il D. L. 34/2020 è norma eccezionale emanata con l’intento di non gravare sulla situazione delle imprese, già critica a causa dell’epidemia Covid-19, con la notifica di avvisi di accertamento. E’ chiaro che il legislatore ha ritenuto che nessun avviso di accertamento dovesse turbare la precaria situazione economica delle imprese, almeno fino al 28 febbraio 2021. E’ intuitivo, pertanto, anche il motivo che giustifica il prevalere della norma emergenziale sulle norme ordinarie. La spiegazione appare ancor più evidente adottando la reductio ad absurdum. Assumendo che potesse applicarsi al caso in esame la disposizione ordinaria dell’articolo 5 del D.Lgs. 218/97, sarebbe consentito all’Agenzia delle Entrate ritardare l’invio di un invito al contraddittorio agli ultimi 90 giorni del 2020 al fine di scardinare la volontà del legislatore di lasciare indenni da notifiche le imprese sino al 28 febbraio 2020. Il che, oltre ad essere contrario alla volontà del legislatore, costituirebbe una palese violazione del principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione imponendo, per quanto riguarda gli accertamenti dell’anno 2015, un’illegittima disparità di trattamento tra imprese.

I termini previsti dal “Decreto rilancio” dovrebbero, pertanto, trovare applicazione sia per l’identificazione del termine decadenziale per l’emissione dell’avviso di accertamento, sia per stabilire il termine entro il quale l’atto avrebbe dovuto essere notificato.

Da tali principi deriverebbe che gli avvisi di accertamento per l’anno 2015 avrebbero dovuto improrogabilmente essere emessi entro il 31 dicembre 2020, termine perentorio previsto dall’articolo 157, comma 1, del D.L. 34/2020.  La notifica dell’atto,  invece, non avrebbe potuto essere effettuata prima del 1 marzo 2021.

 

E’ incostituzionale il divieto di notificare via PEC dopo le ore 21

Con sentenza 9 aprile 2019, n. 75, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 16 septies del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni in L. 221/2012 “nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante allo ore 7 del giorno successivo, anziché al momento della generazione della predetta ricevuta”.

Il giudice delle leggi ha, con ciò, riconosciuto l’applicabilità anche alla notifica telematica della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notifica. Anche le notifiche effettuate via Pec si considerano effettuate, pertanto, al momento dell’invio del documento al proprio gestore, attestato dalla relativa ricevuta di accettazione, anche se effettuate tra le 21 e le 24.

 

SENTENZA PER ESTESO:

corte-costituzionale-sentenza-9-aprile-2019-n-75

Anche per la Ctp di Treviso nulla la notifica della cartella in formato “Pdf”

La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso si uniforma alla consolidata giurisprudenza delle corti di merito, ritenendo nulla la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo posta elettronica certificata, recante come allegato la cartella in formato “pdf”.

 

 

ctptreviso-93-01-2018

Manca la firma digitale? La notifica della cartella è nulla

Sembra essere ormai acquisito dalle Commissioni di merito il principio della nullità delle notifiche effettuate via Pec di cartelle prive di firma digitale. A confermarlo, questa volta, è la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza (ctp-vicenza-19-settembre-2017-n-615), che ha affermato che il documento allegato alla Pec deve essere formato in formato digitale, con estensione “.p7m”, mentre è nulla la notifica che riporti come allegato una copia di un documento analogico in formato “.pdf”. I file identificati da tale formato, infatti, non offrono la garanzia dell’integrità e immodificabilità del documento informatico e l’identificabilità del suo autore. Da qui l’annullamento delle cartelle di pagamento notificate, in via telematica ma in semplice formato Pdf, alla società impugnante, nel corso del 2016.

Il documento sottoscritto digitalmente fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza della dichiarazione da chi l’ha sottoscritta ai sensi dell’articolo 2702 c.c. In mancanza, la sua validità è liberamente valutabile dal giudice in base alle caratteristiche oggettive del documento stesso (articolo 20), come ha fatto la Ctp di Vicenza che, avvalendosi di tale facoltà, ha dichiarato l’invalidità della notifica e l’illegittimità delle cartelle. Nello stesso senso si stanno orientando altre commissioni (Ctp Liguria 415/2017, Ctp Campania 4124/2017 e Ctp Milano 3023/ 2017).

ctp-vicenza-19-settembre-2017-n-615

fonte: Il Sole 24 Ore

Il Pvc va notificato a tutti i soci di società di persone

Le risultanze della verifica fiscale nei confronti di una società di persone, per poter essere usate per la formazione degli accertamenti nei confronti dei soci, devono essere portate a loro conoscenza con la preventiva notifica del Pvc perché lo Statuto del contribuente – anche se non ha rango superiore alla legge ordinaria – esprime principi immanenti dell’ordinamento. La mancata osservanza del termine dilatorio di 60 giorni previsto per le memorie difensive comporta poi l’invalidità del procedimento. Infine, non può esserci alcuna sanatoria se il Pvc viene allegato al solo accertamento del socio.

ctr-sardegna-13-luglio-2017-n-232

fonte: Il Sole 24 Ore

Lite sulla notifica della cartella: l’onere della prova a carico dell’Agenzia delle Entrate

Nelle liti contro l’Agenzia delle Entrate nelle quali il contribuente eccepisce la notifica della cartella di pagamento, l’onere della prova spetta all’ufficio.   Lo ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza 9 novembre 2016. n- 22729, che ha  precisato che, in tema di riscossione attraverso cartella di pagamento, è facoltà del contribuente scegliere se eccepire vizi di notifica o di merito della pretesa. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non all’agente della riscossione. Quest’ultimo, peraltro, anche ove fosse l’unico destinatario dell’impugnazione, dovrebbe chiamare in giudizio il titolare del credito poiché in caso contrario è tenuto a rispondere dell’esito della lite. Con riguardo all’onere probatorio, nella sentenza si afferma che l’ente creditore può chiamare in causa il concessionario affinché produca la documentazione probatoria necessaria, senza che ciò possa gravare sul contribuente.

Cassazione, sentenza 9 novembre 2016, n. 22729

Fonte: Il Sole 24 ore

 

E’ nulla la notifica effettuata fuori sede

E’ nulla la notifica dell’avviso di accertamento effettuata nelle mani del destinatario ma in un luogo diverso da quello previsto dalla legge, senza indicarne il motivo.

E’ quanto emerge dalla sentenza 4 febbraio 2016, numero 182, relativa ad un avviso di accertamento che, sebbene notificato all’amministratore della società, era stato fatto in luogo diverso da quello previsto dall’articolo 138 del Cpc.

Il contribuente, difeso dal professor Cesare Glendi di Genova aveva invocato la giuridica inesistenza della notifica e, per l’effetto, dello stesso avviso di accertamento. La Commissione ha ritenuto non inesistente la notifica, poichè effettuata nei confronti di un soggetto ricollegabile alla società, ma nulla. I giudici liguri hanno pertanto affermato, in ossequio al principio affermato dalle Sezioni unite della Cassazione (sentenza 19854/2004),  che essendo intervenuta la proposizione del ricorso oltre la data di maturata decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere di rettifica della dichiarazione, non si è verificata la sanatoria di cui all’articolo 156 del cpc.

Ctr Liguria. sentenza 4 febbraio 2016, n. 182

Fonte: Il Sole 24 Ore, 4 aprile 2016

Sono invalide le notifiche effettuate direttamente da Equitalia

Solo gli ufficiali della riscossione, i messi notificatori, i messi comunali e le figure analoghe sono abilitati alla notifica diretta della cartella di pagamento a mezzo posta. Equitalia, pertanto, non può effettuare la notifica direttamente.

E’ quanto sostenuto dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con sentenza 12 ottobre 2015, n. 2005.

I giudici bolognesi, valorizzando le successive riformulazioni dell’articolo 26 comma 1 del Dpr 602/73, hanno sostenuto che solo nella vecchia formulazione l’invio diretto della cartella a mezzo raccomandata era prevista anche «da parte dell’esattore», ma che – a seguito dell’intervento normativo operato dell’articolo 12 del Dlgs 46/1999 – questo inciso è stato eliminato.

L’attuale formulazione della norma, secondo la Commissione, esclude ogni possibilità di notifica diretta da parte dell’agente della riscossione per il valore di atto sostanziale insito nella cartella.

La decisione della Commissione bolognese è in contrasto con l’orientamento risalente della Cassazione, che già con sentenza 6395/2014 (vedasi anche sentenza 23182 del 12 novembre 2015 e ordinanza 21558 del 22 ottobre 2015) ha affermato che in tema di riscossione delle imposte la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

CTR Emilia Romagna 12 ottobre 2015, n. 2005

 

La mancanza di collegamento tra relata e atto comporta inesistenza della notifica

La mancanza di collegamento tra la relata di notifica e atto notificato comporta l’inesistenza della notifica dell’atto.

La sentenza della Cassazione 22 luglio 2015, n. 15423,  riguarda un appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso una decisione della Ctp.

Il difensore del contribuente, costituitosi tardivamente, lamentava l’inesistenza della notifica poichè tra i documenti allegati era indicata una ricevuta di spedizione, mentre dalla relata di notifica si rilevava una consegna a mani dell’appello.

Insanabilmente nulla la notifica non effettuata dal servizio postale nazionale

È insanabilmente nulla la cartella di pagamento emessa da Equitalia notificata con raccomandata a/r a mezzo di un’agenzia di privata di recapito.

Lo ha sancito al Commissione Tributaria Provinciale di Reggio emilia, che ha fatto proprio il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza 2922/15 secondo la quale il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento fa riferimento esclusivamente al servizio postale nazionale. E’ nulla, invece,  la notifica affidata ad un’agenzia privata di recapito.

Ctp Reggio Emilia 199.03.2015