La nota di credito per il recupero IVA si emette al momento dell’assoggettamento del debitore alla procedura concorsuale
I creditori dei soggetti ammessi alle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria) potranno emettere la nota di credito per recuperare l’iva sulle fatture non riscosse nel momento in cui il debitore è assoggettato alla procedura.
L’’organo della procedura che riceve la nota di accredito non dovrà annotarla con il segno meno nel registro degli acquisti e pertanto non diviene debitore del tributo. Se ne farà carico lo Stato.
Per le procedure di ristrutturazione del debito di cui all’articolo 182 bis, invece, l’operazione potrà essere stornata ai fini dell’Iva dalla data del decreto di omologa, mentre in caso di piano attestato dalla data di pubblicazione del predetto piano nel registro delle imprese.
La norma riguarda le procedure dichiarate dal 1 gennaio 2017.