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E’ valido l’avviso di accertamento che non motiva sulle osservazioni sollevate dal contribuente

Sez. n. 2, sentenza n. 1017/2021 del 2 agosto 2021, Presidente Guidorizzi Marzio, Relatore Troiani Ruggero.

In materia di procedimento di accertamento tributario, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare le osservazioni sollevate dal contribuente, ma non di esplicitarle nell’atto impositivo; pertanto, l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente non può essere dichiarato nullo.