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Furto di modico valore: costituisce riscontro del dolo un analogo comportamento precedente, seppure non contestato

Il comportamento tenuto dalla lavoratrice in data precedente al furto di modico valore, seppure non disciplinarmente contestato, costituisce riscontro della sussistenza dell’elemento soggettivo della condotta addebitata.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con sentenza del 3 novembre 2016, n. 22322, che ha affrontato il caso di una dipendente licenziata per un furto di modico valore, riconosciuta da una collega come la persona che nei giorni precedenti aveva sottratto altra merce.

La Suprema Corte ha stabilito che il comportamento tenuto dalla lavoratrice in data precedente all’evento, seppure non disciplinarmente contestato, costituisse riscontro della sussistenza dell’elemento soggettivo della condotta addebitata.

Secondo i giudici di legittimità hanno ribadito che i fatti non tempestivamente contestati possono essere considerati quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti (tempestivamente contestati) ai fini della valutazione della complessiva gravità, anche sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del dipendente e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio: sotto il profilo psicologico, quindi, può tenersi conto non solo di episodi non contestati disciplinarmente, ma anche di precedenti disciplinari risalenti.

Cassazione, sentenza 3 novembre 2016, n. 22322

Fonte: Il Sole 24 Ore