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Medico convenzionato: la segretaria determina l’imponibilità Irap

Nonostante la giurisprudenza della Suprema Corte sembra trovato un costante orientamento in merito alla mancanza di autonoma organizzazione da parte dei medici convenzionati con le Asl, non mancano giudici di merito che ritengono imponibile ai fini Irap il reddito dei medici di base.

E’ il caso della Commissione di secondo grado di Bolzano che ha ritenuto assoggettabile ad Irap il medico in convenzione parziale con l’Asl che usufruisce degli arredi dell’ambulatorio e di altri cespiti per circa 60mila euro e se impiega un lavoratore dipendente in modo continuativo, seppur con orario ridotto.

Questo perché l’utilizzo di questi mezzi materiali e personali non sono tali da costituire un semplice ausilio alla sua attività personale, ma anzi producono quel valore aggiunto che costituisce il presupposto impositivo dell’imposta.

CT II grado Bolzano 13.10.2014, n. 4-2-2015

Medico convenzionato con due studi: Irap da restituire

Non realizza i requisiti di autonomia e di organizzazione il medico convenzionato con il SSN che disponga, al solo fine di agevolare la clientela, di due studi nello stesso Comune.

CTR Venezia, sentenza 10 febbraio 2015, n. 344/07/15.

Medico specialista convenzionato: versa l’Irap se ha arredi di valore consistente

Il medico che esercita l’attività in parte come specialista convenzionato ed in parte come libero professionista deve versare l’Irap se l’arredamento dello studio è particolarmente prestigioso.

Sentenza CTP Treviso 06.05.2010, n. 57