Niente Irap per l’imprenditore che si avvale di un dipendente con mansioni meramente esecutive
Con sentenza del 10 maggio 2016 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che costituisce autonoma organizzazione l’utilizzo “in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria o meramente esecutive”. Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte comporta che non deve ritenersi dovuto il tributo Irap per quei contribuenti che si avvalgono in modo occasionale di lavoro altrui con mansioni di segreteria o puramente esecutive