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Solo con la richiesta sorge il diritto all’aggiornamento del canone

La richiesta di aggiornamento del canone di locazione da parte del locatore costituisce condizione per il sorgere del relativo diritto e il pagamento degli importi aggiornati. In assenza di una specifica richiesta, la previsione contrattuale dell’aggiornamento in base agli indici ISTAT, o altre somme dovute, non comporta la presunzione automatica dell’avvenuta corresponsione delle stesse

Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 29/03/2025, n. 8301

Cedolare secca anche quando il conduttore nell’esercizio di attività professionale

Una recente sentenza della Cassazione ha affermato che «in tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell’ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale, atteso che l’esclusione di cui all’art. 3, comma 6, del d. lgs. 23/2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell’esercizio di una attività d’impresa o di arti e professioni»

Cedolare secca anche se il conduttore è una società

Confermando l’orientamento già assunto da alcune Corti di merito (Ctp Reggio Emilia, sentenza n. 470/2014), la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 3529 depositata il 17 aprile 2015, ha stabilito che l’opzione per la c.d. “cedolare secca” è inibita ai locatori esercenti attività d’impresa, mentre non pregiudica l’accesso al regime agevolativo la circostanza che il conduttore sia una società commerciale. Irrilevante, per i giudici meneghini, il contenuto della circolare dell’Agenzia n. 26/2011 (secondo la quale anche il conduttore dovrebbe non essere imprenditore), in quanto il documento di prassi non trova alcun fondamento nell’articolo 3 del Dlgs 23/2011: si tratterebbe di una “circolare creativa”, che darebbe un’interpretazione estensiva della norma.

Ctp Milano, sentenza 17 aprile 2015, n. 3529

Locazioni, valido il contratto a canone crescente

E’ valida la clausola contrattuale che prevede un canone di locazione crescente negli anni, purché trovi giustificazione causale nell’assetto che le parti hanno dato ai rispettivi interessi nel contratto e non svolga la funzione di aggiornamento del canone svincolata dai criteri stabiliti dall’articolo 32 della legge 398/1978.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 24 marzo 2015, n. 5849.