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Legge di bilancio 2020: rivalutazione dei beni d’impresa

Rivalutazione beni di impresa

Viene reintrodotta la possibilità per:

– società di capitali;

– cooperative;

trust; e

– altri enti pubblici e privati che

1. esercitano attività commerciali;

2. sono residenti nel territorio dello Stato;

3. non adottano gli Ias nella redazione del bilancio

di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

Sono esclusi dalla rivalutazione gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.

Si applicabilità, in quanto compatibili, gli articoli 11, 13, 14 e 15, L. 342/2000 e i relativi decreti attuativi.

Modalità di rivalutazione

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2020.

La rivalutazione debba riguardare beni della stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell’inventario e nella Nota integrativa.

Le imposte sostitutive e il versamento

Si applicano le seguenti imposte sostitutive:

– al saldo attivo della rivalutazione, affrancabile anche parzialmente, 10%;

-al maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, che si considera riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, 12% per i beni ammortizzabili e 10% per i beni non ammortizzabili.

Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.

È ammessa la rateazione che varia in ragione dell’importo complessivo:

– per importi complessivi fino a 3 milioni di euro sono previste un massimo di 3 rate di pari importo. Il termine per il versamento delle rate è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute, rispettivamente, per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e per i periodi d’imposta successivi;

– per importi complessivi superiori a 3 milioni di euro è previsto un massimo di 6 rate di pari importo. Il termine per il versamento della prima rata è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Entro il medesimo termine, riferito ai periodi di imposta successivi, dovranno essere versate la terza e la quinta rata. La seconda rata, la quarta e la sesta rata dovranno invece essere versate entro il termine previsto per il pagamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi rispetto a quello in cui la rivalutazione è eseguita.

È ammessa la compensazione.

Eventuale cessione dei beni rivalutati

In caso di cessione dei beni rivalutati prima del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

 

Legge di bilancio 2020: aumento dell’imposta sostitutiva per la cessione di immobili nel quinquennio

Sale al 26% l’imposta sostitutiva dell’Irpef applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni. L’imposta si applica all’atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), Tuir.

Legge di bilancio 2020: rivalutazione terreni e partecipazioni

Viene riproposta la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, agricoli ed edificabili, posseduti al 1° gennaio 2020, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva da versare entro il 30 giugno 2020 (in caso di rateazione la prima rata).

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è unificata, prevedendola in misura pari all’11% sia per le partecipazioni in società non quotate, sia per i terreni.

Legge di bilancio 2020: estromissione beni immobili appartenenti alle imprese individuali

Estromissione beni immobili imprese individuali

Viene riproposta l’estromissione agevolata, posta in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2020, con versamento di un’imposta sostitutiva dell’8%, dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019.

A tal fine, la base imponibile è data dalla differenza tra il valore normale dei beni e il valore fiscalmente riconosciuto, assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.

Gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.

Legge di bilancio 2020: deduzione buoni pasto mense aziendali

Deduzione buoni pasti mense aziendali

Viene modificata la disciplina prevista per i buoni pasto intervenendo sull’articolo 51, Tuir.

In particolare, intervenendo sul comma 2, lettera c) è previsto:

– una distinzione di trattamento tra prestazioni sostitutive di somministrazioni di vitto e indennità sostitutive;

– per le prestazioni sostitutive della somministrazione di vitto, il limite complessivo giornaliero dell’importo che non concorre alla formazione del reddito di lavoro è così definito:

1. prestazioni rese in formato diverso da quello elettronico: 4 euro;

– prestazioni rese in forma elettronica: 8.

Resta invariato l’importo complessivo giornaliero pari a 5,29 euro per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte a lavoratori addetti a strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

Legge di bilancio 2020: modifica fringe benefit per le auoti aziendali

Viene modificata la disciplina relativa al fringe benefit legato alle auto aziendali, tuttavia, le regole vigenti fino al 31 dicembre 2019, continuano ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

La modifica riguarda l’articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir, prevedendo che, con riferimento ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autocaravan (autoveicoli ex lettere a), c) ed m) dell’articolo 54, comma 1, D.Lgs. 285/1992), motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.

Per il calcolo del costo chilometrico di esercizio, viene confermata la corrispondenza con quello desumibile dalle tabelle nazionali che l’Aci deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Mef, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo.

La percentuale è elevata per 3 differenti insiemi di autoveicoli con valori di emissione superiori a 60 grammi per chilometro:

– 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro;

-40% per il 2020 e 50% per il 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro;

– 50% per il 2020 e 60% per il 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 grammi per chilometro.

Legge di bilancio 2020: incentivi all’imprenditoria femminile

Viene prevista la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

I mutui saranno concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Criteri e modalità saranno stabiliti con un decreto Mipaaf, di natura non regolamentare, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2020.

A tal fine, è istituito, nello stato di previsione del Mipaaf, un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 15 milioni di euro per il 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l’apertura di un’apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Mipaaf.

Legge di bilancio 2020: bonus edicole

Per il 2020, il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 806 – 809, L. 145/2018, previsto per gli esercenti attività commerciali non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali, è riconosciuto anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune di riferimento.

L’agevolazione, che spetta nel limite di 2.000 euro annui, è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Legge di bilancio 2020: innalzato il limite della detrazione per spese veterinarie

Per effetto della modifica apportata all’articolo 15, comma 1, lettera c-bis), Tuir, viene innalzato a 500 euro il limite massimo (limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro), ai fini della detrazione dall’imposta lorda, pari al 19%, delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

Legge di bilancio 2020: detrazione per studio e pratica della musica

Viene introdotta all’articolo 15, comma 1, Tuir, la nuova lettera e-ter, con cui è prevista la detrazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2021, di un importo pari al 19% delle spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande, e scuole di musica riconosciute da una P.A., per lo studio e la pratica della musica.