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Compatibilità tra lavoro dipendente e lavoro autonomo

Treviso, 3 febbraio 2005

OGGETTO: quesito su compatibilità tra lavoro dipendente e lavoro autonomo

Il Vostro iscritto chiede se, quale dipendente di un’azienda privata, può fare
consulenze anche per altre aziende e, in caso di risposta affermativa, quali sono gli
inquadramenti possibili.
Un lavoratore dipendente può effettuare attività di consulenza ad altre
imprese a due condizioni:
– Che il suo contratto di lavoro non lo escluda;
– Che sia rispettato l’obbligo di fedeltà previsto dall’articolo 2105 del codice
civile, il quale impone che il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per
conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie
attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso
in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Il lavoratore dipendente, rispettati i due requisiti sopra esposti, può esercitare
attività di consulenza anche per altre aziende. L’attività può essere inquadrata come
collaborazione coordinata continuativa (solo per gli iscritti all’ordine che esercitino
attività di ingegnere), collaborazione a progetto, collaborazione occasionale o
prestazione occasionale.
Ritengo di non avere dati sufficienti per poter suggerire il miglior
inquadramento, che deve essere scelto in funzione di:
– Numero di committenti, durata dell’incarico e compenso percepito dal singolo
committente;
– Fatturato previsto o atteso;
– Ammontare di costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività;
– Possesso dei requisiti minimi di ammissione al regime delle nuove iniziative
produttive.
Solo dopo una attenta valutazione degli aspetti elencati è possibile consigliare
il tipo di inquadramento fiscalmente più conveniente.
Cordiali saluti.
Paolo Dalle Carbonare