Articoli

La nota di credito per il recupero IVA si emette al momento dell’assoggettamento del debitore alla procedura concorsuale

I creditori dei soggetti ammessi alle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria) potranno emettere la nota di credito per recuperare l’iva sulle fatture non riscosse nel momento in cui il debitore è assoggettato alla procedura.

L’’organo della procedura che riceve la nota di accredito non dovrà annotarla con il segno meno nel registro degli acquisti e pertanto non diviene debitore del tributo. Se ne farà carico lo Stato.

Per le procedure di ristrutturazione del debito di cui all’articolo 182 bis, invece, l’operazione potrà essere stornata ai fini dell’Iva dalla data del decreto di omologa, mentre in caso di piano attestato dalla data di pubblicazione del predetto piano nel registro delle imprese.

La norma riguarda le procedure dichiarate dal 1 gennaio 2017.

Aumentate le soglie di punibilità penale per le violazioni fiscali

Con l’approvazione dei decreti attuativi della delega fiscale salgono le soglie di punibilità penale per i reato di mancato versamento. Sale a 250 mila euro la soglia di punibilità fiscale per il mancato versamento di IVA. Non sarà più reato, inoltre, l’omesso versamento di ritenute fino a 150 mila euro.

Sale da 50 mila euro a 150 mila euro di imposta evasa e il reato scatta anche quando l’imponibile evaso supera i 3 milioni di euro (prima il limite era di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi.

Il delitto di omessa presentazione della dichiarazione verrà sanzionato con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Per il reato di occultamento e sottrazione di scritture contabili le pene saranno da un anno e sei mesi a sei anni.

Il regime per i venditori porta a porta è compatibile con l’Iva forfetaria

Il regime previsto per i venditori porta a porta non esclude l’applicabilità dell’IVA forfetaria ai sensi della Legge 662/1996.

Sentenza CTP Treviso 09.07.2013, n. 109