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Congresso UNCAT: La riforma tributaria all’epoca dell’intelligenza artificiale

 

 

Congresso annuale UNCAT: La riforma tributaria all’epoca dell’intelligenza artificiale

Venezia, 4-5 aprile 2025

4 APRILE 2025 – CONGRESSO

Avv. Giuseppe Lai – Cagliari

CONTRADDITORIO FISCALE: RIVOLUZIONE O ILLUSIONE? La criticità dell’art. 6-bid dello Statuto del Contribuente

Avv. Silvia Siccardi – Romagna

RISCOSSIONE – IL PROGETTO DI EFFICENTAMENTO ATTRAVERSO GLI ATTI IMPOESATTIVI

Avv. Luigi Piccarozzi – Roma

RIFORMA DELLA RISCOSSIONE E MAGAZZINO DEI CREDITI: NECESSITÀ DI UNA ROTTAMAZIONE (QUINQUIES)

Avv. Francesco Colaianni – Milano

L’EFFICACIA DEL GIUDICATO PENALE NEL PROCESSO TRIBUTARIO E LO “SDOPPIAMENTO” DELLA REALTA’ DEL FATTO

Avv. Giovanna Florio – Avellino

L’OBBLIGO DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DEI DOCUMENTI DEPOSITATI TELEMATICAMENTE. CRITICITÀ DELLA NOVELLA INTRODOTTA NELL’ART. 25-BIS DEL D.LGS 546/92 E AUSPICIO DI RIFORMA

Avv. Giuseppe Durante – Matera

PRECLUSIONI DOCUMENTALI IN APPELLO: IL NUOVO ART. 58 DEL D. LGS 546/92 E LE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Prof. Avv. Mauro Trivellin – Avv. Riccardo Berti – Veneto

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE ALLA PROVA DEI VALORI COSTITUZIONALI ATTIVITÀ IMPOSITIVA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Avv. Cosimo Franzoso – Taranto

ATTIVITA’ IMPOSITIVA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Avv. Michele Di Fiore – NAPOLI

UN USO “INTELLIGENTE” DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PUO “PREVENIRE” IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO ED ESSERE DI AUSILIO PER UN GIUSTO PROCESSO?

Avv. Michele Trovesi – Bergamo

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE. UNO SGUARDO AL FUTURO: LA FISCALITÀ DI MASSA E LA TUTELA DEI DIRITTI INDIVIDUALI

Avv. Alberto Michelis – Genova

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELL’ACCERTAMENTO – IL TORTUOSO SENTIERO FRA LE SIRENE DELL’AI ACT, LE CAUTELE DEL DDL 1146 E LE TRINCEE ALSAZIANE

Avv. Erminio Retus – Bologna

GIUSTIZIA PREDITTIVA TRIBUTARIA E TUTELA DEL CONTRIBUENTE

Avv. Luigi Carbone

IL RAPPORTO TRA AUTOMAZIONE E SANZIONI TRIBUTARIE: PROBLEMATICHE E LIMITI ALL’UTILIZZO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Avv. Giorgia Camerata – Marche

RIFORMA FISCALE, CRISI DI IMPRESA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: NUOVE OPPORTUNITÀ E SFIDE

Avv. Dott. Daniele Giacalone – Palermo

FISCALITÀ INTERNAZIONALE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: SCENARI E IMPLICAZIONI NELLA RIFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO

Avv. Daniele Vitello – Agrigento

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE RIFLETTE SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE APPLICATA AL SISTEMA TRIBUTARIO

Avv. Paola Pregliasco – Firenze

LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE, QUESTIONE SUCCESSORIA

Avv. Luigi Lombardi – Benevento

RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE, PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA. DEROGA ALLA RETROATTIVITÀ DELLA LEX MITIOR

Avv. Sergio Antonio Cacopardo – Catania

LA TRANSAZIONE FISCALE ED IL PROCESSO TRIBUTARIO

Avv. Vittorio Amaddeo – Reggio Calabria

L’ETEROGENESI DEI FINI NELL’AUTOTUTELA TRIBUTARIA

Avv. Chiara Balzani – Lecce

RIFLESSIONI SULLA NUOVA DISCIPLINA DELL’AUTOTUTELA TRIBUTARIA TRA OBBLIGO E FACOLTÀ DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Prof. Avv. Ganpiero Porcaro – Friuli Venezia Giulia

“RIVISITAZIONE” DEL POTERE DI ACCERTAMENTO TRA AUTOTUTELA SOSTITUTIVA E (NE) BIS IN IDEM PROCEDIMENTALE

Avv. Salvatore Barbera – Enna

LA RIFORMA DELLA “GEOGRAFIA GIUDIZIARIA TRIBUTARIA DI ENNA”

 

5 APRILE 2025 – CONVEGNO

 

Prof. Avv. Loris Tosi – Università Ca‘ Foscari di Venezia – Moderatore

L’EVOLUZIONE DIGITALE DEL SISTEMA TRIBUTARIO

 

Prof. Avv. Caterina Verrigni – Università di Chieti – Pescara

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

 

Prof. Avv. Guglielmo Fransoni – Università di Foggia

PROCESSO TRIBUTARIO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

 

Prof. Avv. Andrea Giovanardi – Università di Trento

SISTEMA SANZIONATORIO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Ha senso parlare di riservatezza dei dati del contribuente?

Gli attori del sistema tributario sono sostanzialmente 3:

  • LO STATO che esercita il POTERE di imporre i tributi per la sopravvivenza della comunità rispettando i principi di
    • Capacità contributiva,
    • Progressività delle imposte
    • Tassazione del reddito effettivo.
  • L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, cui compete il compito di mettere in pratica il potere e gestire il CONTROLLO affinché sia assicurato il gettito atteso rispettando i diritti del contribuente a
    • Riservatezza
    • diritto ad un contraddittorio con l’amministrazione
    • diritto di difesa.
  • .IL CONTRIBUENTE, cui spetta l’onere di contribuire in ragione della propria capacità contributiva al finanziamento dei servizi di pubblica utilità.
  1. Affinché il sistema fiscale sia in equilibrio, ogni attore deve svolgere il suo ruolo al meglio. E’ evidente che non tutto sta filando liscio.
    • POTERE IMPOSITIVO assunte dal legislatore.
      • REGIME FORFETTARIO degli imprenditori e lavoratori autonomi prevede una tassazione “piatta” con unica aliquota determinata su un reddito forfetizzato, che a mio parer viola il principio di progressività (53.2) il principio di effettività (53.1), ed il principio di uguaglianza (3).
    • CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.
      • Anche i controlli hanno spesso ABDICATO alla VERIFICA ANALITICA del reddito effettivo, ricorrendo a parametri ed indici determinati con algoritmi (studi di settore, indicatori sintetici di affidabilità).
      • Eppure l’Amministrazione finanziaria ha da tempo a POTENTI BANCHE DATI nelle quali sono stoccati un’enorme quantità di informazioni sulla vita dei contribuenti.
    • E veniamo al CONTRIBUENTE. Beh, in questo caso basta la constatazione dell’ammontare delle stime sull’evasione per attestare che neppure il contribuente ha contribuito troppo all’equilibrio del sistema fiscale.
    • Una ventata di novità nel sistema fiscale sembrava arrivare dall’introduzione DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE prevista dalla delega per la riforma fiscale.
      • Finalmente, si è detto, uno strumento in grado di mettere a sistema le banche dati in possesso dell’Amministrazione e di scovare schemi e soggetti in odore di infedeltà.
      • Devo dire che, ad oggi, l’attuazione della delega ha un po’ deluso, poiché l’articolo 2 del decreto legislativo 13/2024 prevede che l’intelligenza artificiale sia applicata solo ai fini della SELEZIONE DELLE PERSONE da sottoporre a verifica fiscale e non per l’effettuazione delle verifiche stesse né per l’elaborazione degli accertamenti.
        • Diciamo che la montagna ha partorito un topolino. I motivi sono chiari, poiché L’OPACITÀ dei sistemi di intelligenza artificiali non si sposa con la necessità di motivazione degli atti e di indicazione degli elementi di prova che supportano l’accertamento. Per non parlare della quasi generalizzata previsione del contraddittorio preventivo.
        • RIMEDI: utilizzo della XAI (Intelligenza artificiale spiegabile)
      • In ogni caso va rilevato che il reclutamento dell’intelligenza artificiale tra gli strumenti a disposizione dell’amministrazione finanziaria HA INDOTTO LA DOTTRINA AD INTERROGARSI sulle INSIDIE che il nuovo sistema potrà comportare, in particolare alla RISERVATEZZA dei dati dei contribuenti e sulla necessità di bilanciamento tra la tutela del diritto alla riservatezza ed interesse pubblico alla fedeltà fiscale.
        • A mio avviso il problema della riservatezza NON È NUOVO, ma risale quantomeno al 1973, anno dell’istituzione dell’anagrafe tributaria: la riservatezza del contribuente diventa solo OGGI D’ATTUALITÀ poiché, grazie all’impiego di potenti sistemi informatici, l’efficace interconnessione delle informazioni potrà consentire di estrarre indici di infedeltà fiscale a carico di soggetti o di schemi di operazioni.
      • La domanda da porsi, quindi, non riguarda la legittimità dell’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito tributario, quanto la legittimazione della raccolta, conservazione e trattamento delle informazioni contenute nelle banche dati a disposizione dell’amministrazione finanziaria.

 

  1. Esiste un diritto alla riservatezza dei propri dati personali?
  • E’ chiaro che la risposta è sì.
  • Anche se non è un principio espresso direttamente in COSTITUZIONE, può essere ricostruito attraverso gli articoli negli articoli 2, 14 e 15 (diritti inviolabili dell’uomo, tutela del domicilio e della segretezza della corrispondenza).
  • In ambito sovrannazionale, la riservatezza trova protezione NELL’ARTICOLO 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e negli ARTICOLI 7 (Rispetto della vita privata e della vita familiare) e 8 (Protezione dei dati di carattere personale) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

 

  1. E in ambito tributario esiste il diritto alla riservatezza?
  • In ambito tributario il diritto alla riservatezza trova un LIMITE NELL’ARTICOLO 53 della Costituzione, ovvero nell’interesse dello Stato alla contribuzione da parte dei cittadini al finanziamento delle spese di pubblica utilità. Va quindi fatto un BILANCIAMENTO in termini di proporzionalità tra interesse pubblico e diritto del singolo
  • Benché non esista una GRADUATORIA assoluta dei diritti fondamentali, come affermato dalla Corte Costituzionale, va rilevato come sia nelle decisioni domestiche che in quelle sovrannazionali, l’interesse statale ha sempre avuto la prevalenza sul diritto del privato.
  • La CORTE COSTITUZIONALE, già nel 1992 ha avuto modo di affermare “il dovere di riservatezza connesso al segreto bancario non può coprire illeciti tributari e non può essere di ostacolo all’accertamento dei medesimi” non essendovi da tutelare valori della persona umana ma semplicemente interessi economici e patrimoniali.
  • Non è diverso in ambito europeo, dove lo stesso CONSIDERANDO 4 del GDPR afferma che il diritto alla riservatezza non è un valore assoluto “va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali in ossequio al principio di proporzionalità
  • Così CORTE DI GIUSTIZIA UE ha affermato che la compressione del diritto alla riservatezza di un cittadino non contrasta con gli articoli 7 e 8 della Carta, poiché la riscossione delle imposte e la lotta all’evasione fiscale devono essere considerate compiti di interesse pubblico (Puskar, 2017) ed in virtù del fatto che tra le finalità dell’Unione vi è quella di combattere la frode e l’evasione fiscale internazionali (Sabou, 2013).
  • La CEDU, pur riconoscendo che le SCELTE DI POLITICA FISCALE RIENTRANO NELLA DISPONIBILITÀ DELLO STATO, ha successivamente che la DISCREZIONALITÀ DELLO STATO IN MATERIA TRIBUTARIA NON SIA ILLIMITATA, e che la legge ungherese che ammetteva la pubblicazione di una lista di grandi evasori comportasse una violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
  • Abbiamo compreso, quindi, che nel giudizio di bilanciamento secondo il principio di proporzionalità, L’INTERESSE STATALE PREVALE SEMPRE SUL DIRITTO DEL CONTRIBUENTE.
  • La normativa europea, tuttavia, prevede una PARTICOLARE TUTELA PER IL CASO DI INGERENZA PUBBLICA NELLA RISERVATEZZA DEL CITTADINO.
    • Oltre al giudizio di BILANCIAMENTO, Convenzione e Carta condizionano la possibilità di limitazione del diritto alla riservatezza da parte di una pubblica autorità anche ad una specifica previsione da parte della legge.
    • Qualche problema in più lo genera l’interpretazione dell’articolo 23 del GDPR, che prevede che la limitazione dei diritti del cittadino possa AVVENIRE “MEDIANTE MISURE LEGISLATIVE”. Il CONSIDERANDO 41 prevede che qualora il regolamento faccia riferimento a una misura legislativa, ciò NON RICHIEDE NECESSARIAMENTE L’ADOZIONE DI UN ATTO LEGISLATIVO DA PARTE DI UN PARLAMENTO, FATTE SALVE LE PRESCRIZIONI DELL’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DELLO STATO MEMBRO INTERESSATO”.
    • Credo tuttavia che si possa ritenere che tale INTERPRETAZIONE AMPIA del concetto di “misure legislative” non sia applicabile nel nostro ordinamento, nel quale la Costituzione, in tema di limitazione dei diritti della libertà personale, del domicilio, della libertà e della segretezza della corrispondenza, prevede una duplice riserva, di legge e giurisdizionale. Se ne deve dedurre che anche la compressione del diritto alla riservatezza necessiti di una legge approvata dal Parlamento.
  • Il legislatore domestico sembra invece pensarla diversamente, quantomeno in tema di riservatezza delle informazioni sui contribuenti.
    • Per fare un esempio, il decreto legislativo 13/2024 ha affidato ad un emanando regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze, SENTITO IL GARANTE DELLA PRIVACY per la definizione delle specifiche LIMITAZIONI E DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO dei diritti afferenti la riservatezza del cittadino CHE ASSICURINO UN EFFETTIVO E CONCRETO RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO DI INTERESSE PUBBLICO.
    • Sarà dunque un REGOLAMENTO DEL MINISTERO DAL QUALE DIPENDE L’AGENZIA deputata al controllo a determinare le modalità con le quali potrà essere limitato il diritto alla riservatezza del contribuente, con il solo onere di sentire il Garante.
    • Anche questo intervento denota la TENDENZA DEL LEGISLATORE DOMESTICO A CONSIDERARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DEL CONTRIBUENTE SEMPRE RECESSIVO rispetto all’interesse pubblico alla riscossione dei tributi.
    • La specifica modalità prevista dall’esecutivo, tuttavia, appare, per le considerazioni fatte, non perfettamente aderente agli indirizzi della normativa sovrannazionale.
  1. Ha ancora un senso parlare di diritto alla riservatezza?
  • Ha ancora un senso, si tratta di adattare il diritto alla tecnologia e la tecnologia al diritto. Il problema è che la tecnologia avanza ad alta velocità, il diritto fatica ad inseguire.
  • Per quanto riguarda la riservatezza nel settore dei tributi il diritto esiste, ma viene e verrà sacrificato sull’altare del gettito erariale

 

P. Dalle Carbonare – L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel sistema tributario, in Il Commercialista Veneto, n. 275, pag.10

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel sistema tributario