La Legge di Stabilità per il 2016 introdotto importanti novità nel regime forfettario introdotto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014, allargando notevolmente la platea dei soggetti che potranno usufruire delle agevolazioni ivi previste.
Principali caratteristiche del regime
Le caratteristiche principali del regime forfettario sono:
Imposta sostitutiva. I contribuenti forfettari sono soggetti, al posto delle aliquote progressive Irpef, ad un’imposta sostitutiva nella misura del 15%. L’aliquota è ridotta al 5% nei primi 5 anni per chi inizia l’attività ed è in possesso dei requisiti di cui si dirà in seguito.
Forfettizzazione dei costi. Il regime prevede la forfettizzazione dei costi deducibili nell’anno, che sono determinati nella misura del 22% dei ricavi conseguiti, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti. Le fatture d’acquisto dovranno comunque essere conservate. Gli unici costi che saranno analiticamente deducibili sono i contributi versati nel periodo.
Esclusione dall’applicazione dell’IVA. I contribuenti che rientrano nel regime forfettario non addebitano l’IVA sulle prestazioni effettuate e, conseguentemente, non potranno dedursi l’IVA sugli acquisti effettuati.
Rettifica IVA detratta sugli acquisti di beni ammortizzabili. Il contribuente che abbia acquistato beni ammortizzabili nei 5 anni precedenti detraendosi l’IVA, dovrà effettuare una rettifica di tale detrazione. La rettifica si applica ai soli beni ancora a disposizione del contribuente e non si applica ai beni inferiori ad Euro 516,48. Esempio: se nel 2013 sono stati acquistati beni ammortizzabiliche hanno comportato una detrazione IVA di Euro 1.000,00, il periodo quinquennale di osservazione va dal 2013 al 2017. Poiché a fine 2015 mancano due anni allo scadere del quinquennio, si dovrà “rimborsare” IVA per Euro 400,00 (due quinti di Euro 1.000,00). Il “rimborso” avverrà con la liquidazione del mese di dicembre o del quarto trimestre 2015 per i contribuenti trimestrali.
Non assoggettamento a ritenuta d’acconto. I compensi percepiti non sono soggetti a ritenuta d’acconto: l’esenzione va indicata in fattura. Il contribuente forfettario, inoltre, non dovrà versare la ritenuta d’acconto sulle prestazioni pagate: in tal senso è importante informare i fornitori che abitualmente operano la ritenuta d’acconto di astenersi dal farlo. Copia della fattura dovrà essere recapitata allo studio, poiché dovremo indicare nella dichiarazione il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.
Esclusione dall’applicazione degli studi di settore e parametri. I soggetti che aderiscono al regime forfettario non sono assoggettati agli studi di settore e parametri.
Non applicazione delle deduzioni e detrazioni previste ai fini Irpef. Non sono applicabili ai contribuenti forfettari le deduzioni e le detrazioni (spese mediche, interessi su mutui prima casa, etc.) previste nella disciplina IRPEF.
Perdita dei requisiti. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni previste per potervi accedere.
Opzione per il regime ordinario. I contribuenti che, nonostante il possesso dei requisiti per il regime forfettario, volessero applicare il regime ordinario, potranno manifestare l’opzione in tal senso, che ha valore triennale.
Condizioni per l’accesso al regime forfettario
I requisiti che i professionisti devono possedere per poter accedere al regime forfettario sono:
- aver conseguito nell’anno precedente compensi, ragguagliati all’anno, inferiori ad Euro 30.000;
- aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, dipendente e collaboratori (anche a progetto) compresi gli utili da partecipazione e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60, Tuir;
- non utilizzare beni strumentali, alla chiusura dell’esercizio, superiori a 20.000 euro (esclusa l’Iva in acquisto anche se non detratta). Restano in ogni caso esclusi dal calcolo i beni immateriali;
- non avvalersi di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- Non effettuare in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- Non aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per un importo eccedente i 30.000 euro (l’importo diviene irrilevante nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di lavoro).
Condizioni per l’abbattimento dell’aliquota al 5%
Possono avvalersi dell’abbattimento al 5% dell’aliquota per i primi 5 anni di attività, i contribuenti che, avendo intrapreso una nuova attività, sono in possesso dei seguenti requisiti:
- mancato esercizio, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- esercizio di attività che non costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte o professione;
- esercizio che non costituisce prosecuzione di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non deve essere superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfetario.
Esempio di fattura per iscritti ad una Cassa professionale
CONTRIBUENTE
Via …….., Città….., C.F. …………….., P.I. …………
CLIENTE
Via …….., Città….., C.F. …………….., P.I. …………
FATTURA N.
DATA
Prestazioni professionali ……………………
Onorario Euro 100,00
Totale Euro 100,00
Cassa Previdenza ……… (4%) Euro 4,00
TOTALE FATTURA Euro 104,00
OPERAZIONE SENZA APPLICAZIONE DI IVA E RITENUTA D’ACCONTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMI 54-89, LEGGE N. 190/2014 – “REGIME FISCALE FORFETTARIO”
Esempio di fattura iscritti alla gestione separata INPS
CONTRIBUENTE
Via …….., Città….., C.F. …………….., P.I. …………
CLIENTE
Via …….., Città….., C.F. …………….., P.I. …………
C
FATTURA N.
DATA
Prestazioni professionali ……………………
Onorario Euro 100,00
TOTALE FATTURA Euro 100,00
OPERAZIONE SENZA APPLICAZIONE DI IVA E RITENUTA D’ACCONTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMI 54-89, LEGGE N. 190/2014 – “REGIME FISCALE FORFETTARIO”