Prestazioni occasionali
Treviso, 31 ottobre 2002
Oggetto: quesito prestazione occasionale.
La Vostra iscritta, la cui occupazione principale è quella di dipendente in una rivendita di pavimenti, vuole sapere le modalità di emissione di una parcella per una collaborazione effettuata nei confronti di un geometra.
E’ necessario anzitutto stabilire se ricorrono i presupposti per assoggettare la prestazione al tributo IVA. L’articolo 5 del D.P.R. 633/72, in materia di esercizio di arti e professioni, stabilisce che è soggetto ad IVA (…) l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo (…). La linea di demarcazione tra professione abituale e occasionale è spesso di difficile individuazione.
Autorevole dottrina ha comunque affermato che per abitualità si intende una (…) attività stabile, duratura, svolta sistematicamente, anche se non in modo permanente e senza interruzione (…).
Per come è stata rappresentata la situazione dalla Vostra iscritta ritengo che non ricorrano, in questo caso, i presupposti per l’assoggettamento ad IVA del compenso percepito. Resta inteso che nel caso le prestazioni dovessero intensificarsi occorrerà sempre confrontarsi con l’articolo 4 sopra riportato e stabilire il momento nel quale l’apertura di partita IVA diventerà obbligatorio.
Per questa singola collaborazione la Vostra iscritta dovrà emettere, al momento della riscossione del compenso, una ricevuta per compenso occasionale di lavoro autonomo da assoggettare a ritenuta d’acconto del 20%. Il committente (in questo caso il geometra) dovrà versare la ritenuta d’acconto entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della prestazione. Dovrà utilizzare una delega di pagamento (Mod. F24) indicando il codice 1040.
La Vostra iscritta dovrà indicare il reddito nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riscossione del compenso utilizzando il quadro L (redditi diversi) del Modello
unico o il quadro D del Modello 730.
Cordiali saluti.
Paolo Dalle Carbonare