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Tesi di laurea: “Indagini finanziarie e onere della prova”

 

Indagini finanziarie e onere della prova

Accertamento bancari: deve essere analitica la giustificazione delle movimentazioni

L’articolo 32, comma 2, del Dpr 600/73, che afferma che i singoli dati ed elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili, va interpretato in senso restrittivo.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti la prova  da fornire a cura del contribuente deve essere analitica in merito ad ogni singola movimentazione, che deve trovare riscontro con operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni oppure estranee all’attività aziendale.

Cassazione, sentenza 11.03.2014, n. 6969

Indagini bancarie: PVC obbligatorio anche nel caso di indagini a tavolino

Anche nel caso di controlli a tavolino l’Agenzia delle Entrate deve essere approntato e notificato al contribuente verificato un P.V.C. o comunque di un verbale di chiusura delle indagini per il cui esame e per le eventuali sue difese il contribuente deve godere di un termine di giorni 60.

La mancanza di PVC determina l’illegittimità e la nullità degli avvisi  emessi senza il rispetto della procedura. La totale carenza di p.v.c. (e/o del verbale di completamento delle indagini) e la conseguente mancata consegna al contribuente non può esser giustificata dal fatto che il controllo fiscale non era consistito in una vera e propria verifica con l’accesso presso i locali aziendali ma da una mera richiesta di informazioni bancarie tramite questionario.

C.T.P. Treviso – Sezione III – Sentenza n. 874 del 3 dicembre 2014