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Indagini finanziarie: non sono attribuibili al socio le operazioni effettuate dalla società da lui partecipata

Non sono attribuibili al socio verificato le operazioni effettuate dalla società da lui partecipata. Lo ha sancito la corte-di-cassazione-sentenza-25-settembre-2019-n-23859, che “Il giudice d’appello, invece, ha errato nell’affermare che fossero riferibili al contribuente le operazioni sui conti correnti intestati alle società di capitali dal medesimo partecipate (…); in tale caso, invero, non opera alcun meccanismo presuntivo; è infatti consentito inferire che siano riferibili alla società verificata le operazioni sui conti correnti intestati all’amministrazione o al socio, ma non anche che siano riferibili a questi soggetti le movimentazioni sui conti correnti intestati alla società”.

La sentenza: corte-di-cassazione-sentenza-25-settembre-2019-n-23859

Indagini bancarie: obbligatoria l’autorizzazione ma non la sua esibizione al contribuente

La legittimità delle indagini bancarie e delle correlate risultanze si rivela essere subordinata all’esistenza dell’autorizzazione ma non anche alla relazionata esibizione all’interessato, con la conseguenza che le eventuali illegittimità nell’ambito del procedimento amministrativo di accertamento risultano essere censurabili davanti al giudice tributario a condizione che, traducendosi in un concreto pregiudizio per il contribuente, vengano a inficiare il risultato finale del procedimento e, di conseguenza, dell’accertamento medesimo.

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fonte: Il Sole 24 Ore

 

Indagini finanziarie: possibili anche su annualità precedenti la legge 413/91

L’amministrazione finanziaria e la Guardia di Finanza possono disporre indagini bancarie sui conti del contribuente anche per le annualità precedenti all’entrata in vigore dell’articolo 18 della legge 413/1991 senza che tale facoltà costituisca un’applicazione retroattiva della norma. Ciò non comporta infatti una modificazione sostanziale della posizione soggettiva del contribuente e non si traduce neppure nella violazione del principio di capacità contributiva perché i contribuenti possono far valere, in sede amministrativa e giurisdizionale, dati, notizie e chiarimenti idonei a dimostrare che gli importi esposti nei conti correnti non sono in contrasto con le dichiarazioni presentate.

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fonte: Il Sole 24 Ore

Nullo l’avviso di accertamento fondato su indagini bancarie non preceduto da PVC

E’ nullo l’avviso di accertamento fondato su indagini bancarie non preceduto da PVC. La CTR di Bari ha ribadito, con sentenza 25 novembre 2015, n. 2495, che il processo verbale deve essere emesso in qualsiasi tipo di controllo, così come è necessaria l’instaurazione del preventivo contraddittorio.

I giudici convergono nell’obbligatorietà della redazione del pvc anche nell’ipotesi dei cosiddetti accertamenti a tavolino, richiamando il passaggio dell’ordinanza interlocutoria (527/15) con cui i giudici di legittimità propendono per l’esegesi secondo cui il contraddittorio endoprocedimentale deve essere garantito anche nelle verifiche svolte internamente all’ufficio. Peraltro, il venir meno delle garanzie procedimentali violerebbe anche le norme sovrannazionali che prevedono l’inderogabilità del diritto al contraddittorio.

Obbligatorio il contraddittorio nelle indagini finanziarie

Le indagini finanziarie devono essere obbligatoriamente, a pena di nullità dell’atto conseguente, precedute dal contraddittorio con il contribuente.

Lo ha recentemente ribadito la Suprema Corte con sentenza 18370 depositata il 18 settembre 2015, con la quale i giudici hanno accolto il ricorso di un contribuente motivandolo con la mancata instaurazione del contraddittorio, che doveva consentirgli di provare la non riferibilità delle movimentazioni riscontrate sul conto di un congiunto.

La sola ristretta base azionaria giustifica la riferibilità alla società dei movimenti finanziari dei soci

In presenta di società a ristretta base azionaria i movimenti sui conti correnti di soci e amministratori sono riferibili alla società, senza necessità di motivazione da parte dell’Ente accertatore.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 12276/2015, riconoscendo legittimità ad un accertamento fondato su indagini bancarie effettuate sul conto dell’amministratore e dei suoi familiari: la ristretta base azionaria sarebbe infatti valido indizio per invertire l’onere probatorio sul contribuente.

Si tratta di un’interpretazione oltremodo rigida della norma vigente, addirittura più intransigente della lettura fattane dall’Agenzia delle Entrate, che nella circolare 32/2006 ha ritenuto che condizione per l’utilizzo delle movimentazioni bancarie di un terzo fosse la dimostrazione della titolarità del conto imputabile al contribuente.

Corte di Cassazione 9.03.2015, n. 12276

Tesi di laurea: “Indagini finanziarie e onere della prova”

 

Indagini finanziarie e onere della prova

E’ nullo l’avviso di accertamento fondato su indagini finanziarie non preceduto da contraddittorio

La richiesta di giustificare ben 800 movimenti bancari in breve tempo appare vessatoria nei confronti del contribuente, tenuto ad una difficile, lunga e laboriosa attività di ricerca della documentazione bancaria, tale da pregiudicare il normale lavoro dello studio del ricorrente.

Il principio dell’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale trova un’esemplare applicazione in questo giudizio, nel quale la mancata collaborazione con dell’ufficio ha provocato effetti distorsivi in danno del ricorrente.

L’attività istruttoria non si è conclusa con l’emissione di un PVC e ciò determina ulteriori profili di nullità.

Le somme contestate si sono progressivamente ridotte in misura assai rilevante dimostrando la scarsa fondatezza della pretesa iniziale, anche in conseguenza della mancanza di contraddittorio.

CTP Treviso, sentenza 22 aprile 2015, n. 289.05.15

Indagini bancarie valide anche senza rispetto delle norme procedimentali

I giudici di legittimità continuano a considerare validi gli accertamenti anche quando sono sono emessi al termine di un procedimento illegittimo.

Con sentenza 7584 depositata il 15 aprile la Suprema Corte ha ritenuto valido l’accertamento bancario con acquisizione di documenti non autorizzata dal Comandante regionale della GdF o dal direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso specifico i documenti erano stati prelevati nel corso di una verifica, durata peraltro oltre i trenta giorni previsti dallo Statuto del Contribuente.

Cassazione, Sentenza 15 aprile 2015, n. 7584

 

Accertamento bancari: deve essere analitica la giustificazione delle movimentazioni

L’articolo 32, comma 2, del Dpr 600/73, che afferma che i singoli dati ed elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili, va interpretato in senso restrittivo.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti la prova  da fornire a cura del contribuente deve essere analitica in merito ad ogni singola movimentazione, che deve trovare riscontro con operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni oppure estranee all’attività aziendale.

Cassazione, sentenza 11.03.2014, n. 6969