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Nullo l’avviso di accertamento fondato su indagini bancarie non preceduto da PVC

E’ nullo l’avviso di accertamento fondato su indagini bancarie non preceduto da PVC. La CTR di Bari ha ribadito, con sentenza 25 novembre 2015, n. 2495, che il processo verbale deve essere emesso in qualsiasi tipo di controllo, così come è necessaria l’instaurazione del preventivo contraddittorio.

I giudici convergono nell’obbligatorietà della redazione del pvc anche nell’ipotesi dei cosiddetti accertamenti a tavolino, richiamando il passaggio dell’ordinanza interlocutoria (527/15) con cui i giudici di legittimità propendono per l’esegesi secondo cui il contraddittorio endoprocedimentale deve essere garantito anche nelle verifiche svolte internamente all’ufficio. Peraltro, il venir meno delle garanzie procedimentali violerebbe anche le norme sovrannazionali che prevedono l’inderogabilità del diritto al contraddittorio.

Rilevabile d’ufficio la violazione del contraddittorio

E’ rilevabile d’ufficio dal giudice la violazione del diritto al contraddittorio commessa dall’Agenzia delle Entrate.

Lo ha stabilito la CTP La Spezia, sentenza 24 aprile 2015, n. 441 che, rilevata l’assenza di un verbale conclusivo dell’attività istruttoria, ha rilevato che quanto previsto dall’articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente è applicabile non solo all’ipotesi di verifica esterna, ma anche nelle verifiche “a tavolino”: è sempre dovuta, pertanto, l’emissione di un documento al termine dell’attività istruttoria.

I giudici di merito ribadiscono un concetto già espresso dalle Sezioni Unite (19667/2014) secondo le quali il rispetto del contraddittorio costituisce un principio generale del diritto che trova applicazione ogniqualvolta l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo.

CTP La Spezia, sentenza 24 aprile 2015, n. 441