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Opposizione al disconoscimento dei contributi “Covid-19”

Normativa di riferimento

Nel corso degli anni 2020 e 2021, il Governo introdusse nell’ordinamento diversi provvedimenti volti a mitigare le conseguenze economiche derivanti dalla diffusione dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”, che prevedevano l’erogazione di contributi a fondo perduto nei confronti di imprenditori che si fossero trovati in determinate condizioni, normativamente previste. Non potendo discernere nello specifico quali fossero i soggetti più o meno colpiti dall’epidemia, il legislatore stabilì determinate condizioni, analiticamente previste, al verificarsi delle quali il contribuente avrebbe avuto diritto di percepire il contributo.

In particolare, l’articolo 25 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio”) prevedeva l’erogazione del contributo al manifestarsi di due condizioni, una di carattere soggettivo, la seconda avente ad oggetto un dato quantitativo. Per quanto riguarda il requisito soggettivo, potevano essere oggetto di erogazione i titolari di reddito agrario e i soggetti con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente al 2020, che avessero presentato idonea istanza[1]. Il secondo requisito richiedeva, invece, che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 fosse inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019[2]. La contemporanea presenza dei due requisiti, dava diritto al contribuente ad ottenere il contributo a fondo perduto determinato nella misura stabilita al  comma 5[3] dello stesso articolo.

Anche il successivo “Decreto sostegni”[4] seguiva uno schema simile, prevedendo l’erogazione a fondo perduto nei confronti di titolari di reddito agrario e soggetti con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019[5], a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno 2020 fosse inferiore di almeno del 30 per cento rispetto all’anno precedente[6]. Il “Decreto sostegni Bis”[7] prevedeva addirittura un automatismo, concedendo un’ulteriore erogazione a fondo perduto ai soggetti già destinatari dei fondi del Decreto sostegni, senza necessità di proporre ulteriore istanza.

Le condizioni di accesso al contributo a fondo perduto

Per quanto sopra esposto è evidente la linearità e la tassatività delle condizioni per poter accedere agli incentivi statali, basati sempre su un requisito soggettivo e su una contrazione dei fatturato rispetto al periodo d’imposta precedente. Nessun altro requisito soggettivo era richiesto dalla norma. Nessuna norma prevedeva quale requisito per l’erogazione del contributo che la società, al momento della richiesta, fosse nel pieno esercizio dell’attività caratteristica. Tale circostanza si evince addirittura dai provvedimenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate che, lungi dal costituire fonte normativa, dovrebbero quantomeno guidare l’attività accertativa dell’ufficio. In particolare, detti documenti di parte affermano in modo perentorio che “sono inclusi nell’ambito applicativo della norma i soggetti la cui fase di liquidazione è stata avviata successivamente alla predetta data del 31 gennaio 2020” [8], ossia soggetti che all’avvento della pandemia avevano già cessato l’attività. Dalle stesse circolari dell’Agenzia si evince addirittura che, ai fini della determinazione del fatturato di cui tener conto ai fini della spettanza del contributo, non rilevassero solo le cessioni frutto dell’attività principale del contribuente, ma qualsiasi operazione che avesse dato origine a fatturazione, arrivando a ricoprendervi le “operazioni interne alle imprese che operano contestualmente in più attività, con contabilità separata”, ossia “le operazioni effettuate tra le diverse attività esercitate” da uno stesso soggetto d’imposta[9].

[1] D. L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 25, comma 3: 3.    Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. 22/12/1986, n. 917, Art. 85. – Ricavi [Testo post riforma 2004], o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

[2] D. L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 25, comma 4: 4.    Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

[3] D. L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 25, comma 5: 5.    L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

  1. a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  2. b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  3. c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

[4] D. L. 22 marzo 2021, n. 41.

[5] D. L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 1, comma 3: 3.    Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986D.P.R. 22/12/1986, n. 917, Art. 32. – Reddito agrario [Testo post riforma 2004], nonché ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico o con compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

[6] D. L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 1, comma 4: 4.    Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

[7] D. L. 25 maggio 2021, n. 73.

[8] Circolare Agenzia delle Entrate 21 luglio 2020, n. 22/E, paragrafo 2.1

[9] Circolare Agenzia delle Entrate 21 luglio 2020, n. 22/E, paragrafo 4.1.