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Valido il ricorso al quale non è allegato il PVC

Il ricorso proposto senza che sia stato allegato il Pvc su cui è fondato l’ accertamentonon è inammissibile poiché il documento può essere sempre prodotto in seguito anche su richiesta del giudice. Ad affermarlo è la sentenza 20658/2015 della Cassazionedepositata ieri.

E’ valido il ricorso presentato dal contribuente che non aveva allegato al ricorso il PVC sul quale si fondava l’accertamento impugnato. Il documento può essere presentato successivamente, anche su richiesta del giudice.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con sentenza 14 ottobre 2015, n. 20658, secondo la quale la sanzione di inammissibilità del ricorso, stabilita dall’articolo 22 del D. Lgs. 546/92 non opera con riferimento all’omesso deposito dell’originale (o della fotocopia) dell’atto impugnato, poiché può essere prodotto anche in un momento successivo o anche su impulso del giudice.

La Cassazione ha così evidenziato che se ciò vale per l’atto oggetto di impugnazione, a maggior ragione il principio trova applicazione per il Pvc, non allegato all’avviso di accertamento per essere già conosciuto dal contribuente.

L’onere di produrre il verbale di constatazione dal quale risultano i fatti posti a base dei rilievi contenuti nella pretesa, secondo la Suprema Corte, è a carico dell’ente impositore.

Cassazione, sentenza 14.10.2015, n. 20658

Inammissibile l’appello-fotocopia del ricorso

E’ inammissibile il ricorso che riproponga testualmente le argomentazioni svolte in primo grado senza che sia contestata in alcun modo la decisione del giudice di prime cure e le motivazioni che la supportano.

Sentenza CTR Milano 15.12.2014, n. 6975