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Ha efficacia retroattiva la modifica della rendita catastale conseguente all’errore dell’ufficio

Cass. civ. sez. V, 13 giugno 2024, n. 16510

In tema di ICI/IMU la regola generale prevista dall’articolo 5, comma 2. del previgente D. Lgs. 504/1992 secondo cui le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall’ufficio nell’accertamento o nella valutazione delle caratteristiche di fatto compiuti dall’ufficio nell’accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell’immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita catastale.

Legge di bilancio 2020: unificazione IMU-TASI

Unificazione Imu-Tasi

A decorrere dal 2020, viene abolita la Iuc, con l’eccezione della Tari, e viene rimodulata l’Imu.

Ambito di applicazione

L’Imu si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per il Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva. In particolare, continua ad applicarsi:

– l’Imis per la Provincia di Trento e

– l’Imi per la Provincia di Bolzano.

Presupposto impositivo

Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, ad eccezione del possesso dell’abitazione principale o assimilata, che non costituisce presupposto, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Definizioni

Fabbricato – l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, purché accatastata unitariamente. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Abitazione principale – l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni si applicano per un solo immobile.

Pertinenza – quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Assimilazioni all’abitazione principale – si considerano tali, tra gli altri, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica, nonché la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice.

Area fabbricabile – l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.

Terreno agricolo – terreno iscritto in Catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Soggetti passivi

Soggetti passivi sono:

1. possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

– genitore assegnatario della casa familiare;

– concessionario di aree demaniali;

– locatario di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Base imponibile

Fabbricati iscritti in Catasto – si applica all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

d. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

e. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

f. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in Catasto- se interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, sulla base delle scritture contabili, applicando i coefficienti previsti da aggiornare con decreto Mef. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore.

Aree fabbricabili – valore venale al 1° gennaio dell’anno di imposizione ovvero dall’adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d’anno.

Terreni agricoli – si applica al reddito dominicale, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

Riduzioni – la base imponibile è ridotta al 50% per:

– fabbricati di interesse storico o artistico;

– fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle cosiddette di lusso, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

Aliquote

Le aliquote e i regolamenti per l’anno di riferimento, hanno efficacia a condizione che siano pubblicati sul sito informatico del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Abitazione principale di lusso – 0,5%. Il Comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento. Si applica la detrazione di 200 euro.

Fabbricati rurali strumentali – 0,1%. Il Comune può ridurla fino all’azzeramento.

Fabbricati beni merce – fino al 2021 0,1%. Il Comune può aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino ad azzerarla. A decorrere dal 2022 sono esenti.

Terreni agricoli – o,76%. I Comuni possono aumentarla fino all’1,06% o azzerarla.

Immobili D – 0,86%. I Comuni possono innalzarla all’1,06% o ridurla fino allo 0,76%.

Altre abitazioni – 0,86%. I Comuni possono innalzarla all’1,06% o azzerarla.

Abitazioni locate a canone concordato – l’aliquota è abbattuta al 75%.

Esenzioni e riduzioni

Soni esenti da imposta i terreni agricoli:

– posseduti e condotti dai coltivatori diretti e Iap iscritti alla previdenza agricola;

– ubicati nei comuni delle isole minori;

– a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; e

– ricadenti in aree montane o di collina ex articolo 15, L. 984/1977 in base alla circolare 9/1993.

Sono inoltre esenti, tra gli altri:

– immobili classificati o classificabili nelle categorie da E/1 a E/9;

– fabbricati con destinazione a usi culturali ex articolo 5-bis, D.P.R. 601/1973;

– immobili posseduti e utilizzati dai soggetti no profit.

Versamenti

Viene confermato il versamento in 2 rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.

Per gli enti non commerciali, il versamento è previsto in 3 rate, con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito.

Per le multiproprietà l’obbligo del versamento grava su chi amministra il bene.

Per le parti comuni dell’edificio il versamento dell’imposta è effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l’obbligo è in capo al curatore o al commissario liquidatore.

Dichiarazione

I soggetti passivi, a eccezione degli enti non commerciali del Terzo settore, presentano la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Le dichiarazioni presentate ai fini Imu e Tasi, in quanto compatibili, conservano la loro validità.

Per gli enti non commerciali la dichiarazione dee essere presentata ogni anno.

Deducibilità Imu

È deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo l’imposta relativa agli immobili strumentali.

La deducibilità è:

– integrale a decorrere dal 2022;

– al 60% per il 2020 e il 2021; e

– al 50% per il 2019.

Legge di bilancio 2020: 50% dell’IMU dei beni strumentali deducibile dal reddito d’impresa e lavoro autonomo

A decorrere dal 2019 sarà deducibile l’Imu assolta sugli immobili strumentali, in misura pari al 50% del reddito di impresa e di quello derivante dall’esercizio di arti e professioni (L. 160/2019, art. 1 commi 4 e 5).

IMU: applicabile al convivente di fatto la disciplina prevista per il coniuge affidatario

La disciplina dell’articolo 4, comma 12 quinquies del D.L. 16/2012, la quale dispone che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge all’esito della separazione legale si intenda effettuata a titolo di diritto di abitazione, è applicabile anche alle convivenze di fatto. Lo ha stabilito la CTP di Treviso con la sentenza 559/2018, che ha interpretato la norma in senso costituzionalmente orientato.

L’articolo 4, comma 12 quinquies del D.L. 16/2012 prevede che  “l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”. Nonostante l’esplicito riferimento al rapporto coniugale, la Commissione Tributaria di Treviso ha ritenuto la norma applicabile anche alla convivenza di fatto, quale formazione sociale meritevole di tutela ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione. Per tale motivo, quindi, il convivente assegnatario dell’abitazione per effetto della sentenza del tribunale gode, ai soli fini fiscali, di un diritto di abitazione sulla stessa. Ciò comporta che il proprietario non assegnatario non sia tenuto a pagare l’IMU, così come l’assegnataria per la quale l’immobile sia da considerarsi abitazione principale.

ctp-treviso-sentenza-21-dicembre-2018-n-559