Nuova IRI per imprenditori e società trasparenti
Con legge 232/2016 è stata introdotta l’imposta sul reddito d’impresa (IRI), che riguarda gli utili trattenuti presso l’impresa da imprenditori individuali, società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
L’opzione per l’applicazione dell’IRI si effettua in sede di dichiarazione dei redditi, ha durata di cinque periodi di imposta ed è rinnovabile.
Il regime prevede la sostituzione delle aliquote progressive IRPEF con l’aliquota unica IRI, pari all’aliquota IRES (24 per cento dal 2017).
La tassazione sarà quella ordinaria quando gli utili prodotti o precedentemente reinvestiti saranno prelevati dall’imprenditore individuale o distribuiti dalle società beneficiarie del nuovo regime agevolativo.
Dal reddito d’impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci; in deroga al vigente regime fiscale delle perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e di quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, le perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione delle disposizioni relative all’IRI sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi.
Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo sono computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell’articolo 8, comma 3, considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili; la tassazione sarà quella ordinaria allorquando gli utili prodotti o precedentemente reinvestiti e assoggettati alla tassazione separata dell’IRI saranno prelevati dall’imprenditore individuale o distribuiti dalla società di persone; l’opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta ed è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi; l’applicazione del regime opzionale esclude l’operatività della disposizione contenuta nell’articolo 5 del TUIR limitatamente all’imputazione per trasparenza ed alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione; le disposizioni non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili di periodi precedenti a quelli di applicazione dell’IRI .